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La questione di legittimità costituzionale dell’art. 34 c.p.p. – nella parte in cui non prevede l’incompatibilità del GIP che abbia rigettato una richiesta di patteggiamento a proseguire nell’udienza preliminare – è manifestamente inammissibile per omessa motivazione in ordine ai parametri costituzionali invocati (artt. 25 e 101 Cost.).

Di cosa si tratta

Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania, nel corso di un’udienza preliminare, aveva rigettato la richiesta di applicazione della pena concordata tra le parti (c.d. patteggiamento, art. 444 c.p.p.). Si poneva il dubbio se lo stesso GIP potesse continuare a svolgere l’udienza preliminare, dato che l’udienza preliminare – dopo le riforme del 1993 e del 1999 – aveva acquisito un carattere di più piena valutazione del merito, assimilabile, secondo il rimettente, a quella del giudizio abbreviato.

La questione di legittimità costituzionale

Norma impugnata: art. 34 c.p.p. (Incompatibilità determinata da atti compiuti nel procedimento), nella parte in cui non prevede l’incompatibilità del giudice che abbia rigettato la richiesta di patteggiamento ex art. 444 c.p.p. a svolgere l’udienza preliminare. Parametri: artt. 25 e 101 della Costituzione. Rimettente: GIP del Tribunale di Catania, con ordinanza del 30 gennaio 2004.

La decisione della Corte

La Corte dichiara la manifesta inammissibilità della questione per omessa motivazione in ordine ai parametri di cui si deduce la violazione. Il rimettente non aveva spiegato in modo adeguato in che modo gli artt. 25 e 101 Cost. sarebbero stati violati dalla norma censurata, limitandosi ad affermare in modo generico che la questione sarebbe «meritevole di ricevere il vaglio della Corte costituzionale».

Il principio

Il giudice rimettente ha l’onere di motivare specificamente la non manifesta infondatezza della questione in relazione a ciascun parametro costituzionale invocato: una motivazione generica o meramente assertiva determina la manifesta inammissibilità della questione.

Domande e risposte

Quando il GIP che rigetta il patteggiamento è incompatibile a proseguire?

Secondo l’evoluzione giurisprudenziale della Corte, il GIP che abbia rigettato la richiesta di patteggiamento ex art. 444 c.p.p. è incompatibile a partecipare al successivo giudizio abbreviato (art. 34, primo comma, c.p.p.) o al dibattimento. La questione della sua incompatibilità all’udienza preliminare è quella sollevata in questo caso.

Cosa sono gli artt. 25 e 101 Cost. invocati dal rimettente?

L’art. 25 Cost. sancisce il principio del giudice naturale precostituito per legge; l’art. 101 Cost. afferma che i giudici sono soggetti soltanto alla legge. Il rimettente li invocava per sostenere che un giudice «condizionato» da una valutazione precedente non sarebbe più imparziale.

Perché la motivazione era insufficiente?

L’ordinanza di rimessione si limitava a richiamare l’evoluzione normativa dell’udienza preliminare e a formulare dubbi astratti, senza spiegare in modo circostanziato perché proprio gli artt. 25 e 101 Cost. sarebbero stati violati nel caso concreto.

Norme collegate

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