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La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sollevata dal Giudice di pace di Sestri Ponente sull’art. 126-bis del Codice della strada in materia di patente a punti. L’ordinanza di rimessione è gravemente carente nell’esposizione delle questioni proposte e non chiarisce il nesso tra le norme censurate e i poteri del giudice o i diritti del ricorrente.
Di cosa si tratta
Il legale rappresentante di una società in nome collettivo si oppone a un verbale di infrazione stradale riguardante un «mezzo aziendale» condotto da più persone autorizzate. L’art. 126-bis del Codice della strada (c.d. patente a punti) obbliga il proprietario del veicolo a comunicare entro trenta giorni le generalità del conducente trasgressore, pena l’applicazione della decurtazione a proprio carico. Il Giudice di pace di Sestri Ponente dubita della costituzionalità di questo meccanismo.
La questione di legittimità costituzionale
Il Giudice di pace di Sestri Ponente dubita, in riferimento agli artt. 2, 3, 23, 24, 25 e 41 della Costituzione, della legittimità dell’art. 126-bis, commi 1-bis, secondo alinea, e 2, del D.Lgs. n. 285/1992 (Codice della strada), invocando una serie di profili di incostituzionalità relativi ai limiti alla decurtazione, all’obbligo di comunicazione dei dati del trasgressore e alla responsabilità del proprietario.
La decisione della Corte
La questione è manifestamente inammissibile per scarsa chiarezza dell’esposizione. Il rimettente non chiarisce come il comma 1-bis introduca un «doppio illogico binario» che leda i poteri del Giudice di pace; non spiega il fondamento costituzionale del principio generale invocato; motiva in modo oscuro il contrasto con gli artt. 23 e 41 della Costituzione. L’ordinanza non ha i requisiti minimi per una valutazione sulla rilevanza e la fondatezza. Depositata il 13 dicembre 2005.
Il principio
La chiarezza dell’esposizione è requisito necessario dell’ordinanza di rimessione per consentire alla Corte costituzionale di valutare la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione. Un’ordinanza oscura nelle motivazioni, che non consente di individuare con precisione i vizi denunciati e il loro nesso con le norme censurate, è inammissibile.
Domande e risposte
L’obbligo di comunicare le generalità del trasgressore è stato poi dichiarato incostituzionale?
Sì. La sentenza n. 27/2005 — citata anche in questa ordinanza — aveva già dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 126-bis, comma 2, nella parte in cui poneva la decurtazione dei punti a carico del proprietario del veicolo non responsabile dell’infrazione. Quella questione era stata prospettata in modo adeguato da un altro giudice.
Perché l’ordinanza del Giudice di pace era ritenuta oscura?
Perché si limitava ad affermare genericamente che le norme censurate creavano un «doppio illogico binario» o imponevano «prestazioni personali coattive», senza spiegare in modo intelligibile la connessione tra queste affermazioni e le specifiche previsioni normative oggetto di impugnativa.
Il proprietario del veicolo è oggi tenuto a comunicare le generalità del conducente?
Sì, entro trenta giorni dalla notifica del verbale. Tuttavia, a seguito della sentenza n. 27/2005, la decurtazione dei punti dalla patente non può essere posta a carico del proprietario che non sia il conducente responsabile dell’infrazione.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Principio di uguaglianza, invocato tra i parametri della questione dichiarata inammissibile.
- Art. 24 della Costituzione — Diritto di difesa, anch’esso invocato come parametro.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.