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La Corte costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale degli artt. 30 e 31 della legge n. 1035/1939 sulla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, nella parte in cui non equiparano ai minorenni gli orfani maggiorenni iscritti all’università ai fini della pensione di riversibilità. La discriminazione tra le due categorie di orfani è irragionevole e viola l’art. 3 Cost.

Di cosa si tratta

Due orfani maggiorenni iscritti all’università, figli di un iscritto alla Cassa di previdenza per le pensioni ai sanitari, avevano chiesto il riconoscimento della pensione di riversibilità. La Direzione generale degli Istituti di previdenza aveva negato la prestazione perché le norme della Cassa sanitari (artt. 30 e 31, l. n. 1035/1939) non prevedevano, per il periodo anteriore alla legge n. 274/1991, l’equiparazione degli orfani universitari maggiorenni agli orfani minorenni.

La questione di legittimità costituzionale

Norme impugnate: artt. 30 e 31 della legge n. 1035/1939, nella parte in cui non equiparano agli orfani minorenni quelli maggiorenni universitari ai fini della riversibilità (per il periodo anteriore alla legge n. 274/1991). Parametro: art. 3 della Costituzione. Giudice rimettente: Corte dei conti, sezione giurisdizionale Regione Lazio.

La decisione della Corte

La Corte dichiara fondata la questione e dichiara l’illegittimità costituzionale delle norme impugnate. Richiama la propria sentenza n. 454/1993 che aveva già dichiarato l’illegittimità di una norma analoga per la Cassa pensioni degli impiegati degli enti locali. La discriminazione tra orfani minorenni e orfani maggiorenni universitari è irragionevole perché priva questi ultimi della tutela del diritto allo studio, che è riconosciuta da altri ordinamenti previdenziali. La Corte estende la declaratoria alle norme della Cassa sanitari, dichiarando illegittima l’esclusione per gli orfani maggiorenni iscritti all’università o a istituti superiori pareggiati, fino al ventiseiesimo anno di età e per la durata del corso legale.

Il principio

L’esclusione degli orfani maggiorenni universitari dalla pensione di riversibilità, riconosciuta invece ai minorenni, è irragionevolmente discriminatoria: priva della tutela previdenziale il diritto allo studio di chi, perduto il genitore, si trovi nella stessa situazione di dipendenza economica degli orfani minorenni. Questa disparità viola l’art. 3 Cost.

Domande e risposte

Fino a che età e con quali condizioni opera l’equiparazione disposta dalla Corte?

L’equiparazione vale per gli orfani maggiorenni iscritti a università o istituti superiori pareggiati, per tutta la durata legale del corso e comunque non oltre il ventiseiesimo anno di età. Si tratta degli stessi criteri già adottati in analoga giurisprudenza costituzionale su altri enti previdenziali.

La legge n. 274/1991 non aveva già risolto il problema?

Sì, ma solo per il futuro: l’art. 17, comma 2, della legge n. 274/1991 aveva equiparato gli orfani universitari ai minorenni, ma senza efficacia retroattiva. Per il periodo anteriore all’entrata in vigore di quella legge, la discriminazione persisteva e la Corte ne ha dichiarato l’illegittimità con effetto erga omnes.

Perché la sentenza n. 454/1993 citata dalla Corte non aveva già risolto il caso?

Perché quella sentenza riguardava la Cassa pensioni dei dipendenti degli enti locali, non la Cassa per le pensioni dei sanitari, che è un ente previdenziale distinto. La dichiarazione di illegittimità costituzionale ha effetti sulla norma specifica impugnata, non su norme analoghe di altri enti.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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