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La Corte costituzionale dichiara manifestamente inammissibile la questione sollevata dal Tribunale di Viterbo sugli artt. 180 e 183 c.p.c. La questione era irrilevante nel caso concreto: il rinvio all’udienza di trattazione era stato richiesto dall’attore stesso, non imposto dal censurato orientamento della Cassazione sui giudizi contumaciali.
Di cosa si tratta
In un procedimento civile in cui il convenuto era stato dichiarato contumace, l’attore aveva chiesto un rinvio per articolare compiutamente le proprie istanze istruttorie. Il Tribunale di Viterbo ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 180, secondo comma, terzo periodo, c.p.c. (che impone «in ogni caso» di fissare a data successiva la prima udienza di trattazione) e dell’art. 183 c.p.c., ritenendo tale obbligo incompatibile con il principio di ragionevole durata del processo di cui all’art. 111 Cost.
La questione di legittimità costituzionale
Norme impugnate: art. 180, secondo comma, terzo periodo, e art. 183 c.p.c. Parametri: artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione. Giudice rimettente: Tribunale di Viterbo, sezione distaccata di Civita Castellana.
La decisione della Corte
La Corte dichiara la manifesta inammissibilità per difetto di rilevanza. Il Tribunale rimettente lamentava di dover fissare l’udienza di trattazione in presenza di un convenuto contumace, ma nel caso concreto il rinvio era stato richiesto dall’attore stesso per avere tempo di articolare le istanze istruttorie. Il presupposto della questione — l’obbligo di rinvio imposto dal consolidato orientamento della Cassazione sui giudizi contumaciali — non era quindi la vera causa del rinvio nel giudizio a quo, che derivava invece da una legittima richiesta di parte.
Il principio
Il requisito della rilevanza della questione di legittimità costituzionale esige che la norma impugnata sia effettivamente applicata nel giudizio a quo e che la sua eventuale incostituzionalità incida sull’esito di quel giudizio. Non è sufficiente che la norma sia in astratto applicabile: occorre che sia l’effettiva ragione del problema processuale denunciato.
Domande e risposte
Che cosa imponeva l’art. 180, secondo comma, terzo periodo, c.p.c. (nel testo all’epoca vigente)?
Imponeva al giudice istruttore di fissare «in ogni caso» a una data successiva la prima udienza di trattazione (art. 183 c.p.c.), anche quando le parti non ne avevano interesse e il procedimento poteva essere definito più rapidamente. Il rimettente riteneva che questa rigida scansione processuale contrastasse con il principio costituzionale di ragionevole durata del processo.
Il principio di ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.) può imporre modifiche alle regole processuali?
Il principio è vincolante per il legislatore nel dettare le regole, ma l’incostituzionalità di una norma processuale per contrasto con l’art. 111 Cost. dev’essere prospettata con una questione rilevante nel giudizio concreto. La Corte non può intervenire in astratto.
Il problema evidenziato dal rimettente era comunque fondato?
La questione era stata già esaminata in precedenza (ordinanza n. 3 del 2002) con esito di inammissibilità. La rigida scansione processuale tra udienza di prima comparizione e prima udienza di trattazione è stata poi superata dalle riforme successive del codice di rito.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di ragionevolezza, parametro della questione
- Art. 24 della Costituzione — diritto di difesa, parametro della questione
- Art. 111 della Costituzione — principio del giusto processo e ragionevole durata, parametro principale
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