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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale dichiara cessata la materia del contendere. La Regione Toscana aveva adottato una legge sulle acque minerali che usava terminologia difforme da quella delle direttive europee recepite dallo Stato in materia di pesi e misure. Prima della decisione di merito, la Regione ha modificato le norme contestate rendendole conformi alla normativa statale e comunitaria.

Di cosa si tratta

Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato alcune disposizioni della legge della Regione Toscana n. 38/2004 sulle acque minerali. In particolare, la norma regionale imponeva ai produttori di indicare sull’etichetta la «capacità nominale» del contenitore, mentre la legislazione statale (attuativa di direttive europee) usava invece il termine «volume nominale». Questa divergenza terminologica poteva ingenerare confusione nei consumatori e ledere la corretta concorrenza.

La questione di legittimità costituzionale

Norme impugnate: artt. 37, commi 2 e 3, e 49, comma 1, lettera d), legge Regione Toscana n. 38/2004. Parametro: art. 117, primo e secondo comma, lettere r) (pesi e misure) ed e) (tutela della concorrenza), e sesto comma (potestà regolamentare) della Costituzione. Rimettente: Presidente del Consiglio dei ministri.

La decisione della Corte

La Corte dichiara cessata la materia del contendere. La Regione Toscana aveva già adottato, nel corso del giudizio, la legge n. 21/2005 che sostituiva il termine «capacità» con «volume» (allineandosi alla normativa statale) e abrogava le altre disposizioni impugnate. La modifica normativa è stata ritenuta totalmente satisfattiva della pretesa del ricorrente, tanto più che le norme contestate non avevano prodotto effetti concreti nel periodo intermedio.

Il principio

Quando la Regione modifica o abroga le norme impugnate dallo Stato in modo tale da eliminare completamente i profili di illegittimità contestati, e le norme abbrogate non hanno prodotto effetti nel periodo intermedio, la Corte dichiara cessata la materia del contendere senza pronunciarsi nel merito.

Domande e risposte

Perché una differenza terminologica come «capacità» contro «volume» era rilevante costituzionalmente?

Perché la materia «pesi e misure» e «tutela della concorrenza» sono di competenza esclusiva statale. Le direttive europee e la legge statale di recepimento usano il termine «volume nominale»: se la legge regionale imponeva un termine diverso («capacità nominale»), creava un regime divergente che poteva sottrarre alcuni operatori alle regole uniformi di mercato.

La Regione aveva competenza in materia di acque minerali?

Sì, nella parte organizzativa e di tutela ambientale. Ma non poteva dettare norme metrologiche sulle etichette dei contenitori, che rientrano nella competenza statale esclusiva in materia di pesi e misure e concorrenza, né attribuirsi potestà regolamentare in tali materie.

Cosa sarebbe successo se le norme contestate avessero già prodotto effetti?

La Corte non avrebbe potuto limitarsi a dichiarare cessata la materia del contendere. Avrebbe dovuto valutare se la modifica normativa era effettivamente satisfattiva anche rispetto agli effetti già prodotti, e avrebbe potuto essere necessaria una pronuncia di merito.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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