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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale dichiara manifestamente inammissibile la questione sollevata dal Tribunale di Milano sulla norma regionale lombarda che attribuiva alle ASL e al Comune di Milano la legittimazione passiva nelle controversie in materia di prestazioni agli invalidi civili. Il giudice avrebbe dovuto tentare prima un’interpretazione conforme alla Costituzione anziché ricorrere all’incidente di costituzionalità.

Di cosa si tratta

Nel corso di un giudizio promosso dagli eredi di una persona invalida per ottenere il riconoscimento del diritto all’indennità di accompagnamento, il Tribunale di Milano aveva convenuto in giudizio il Comune di Milano, l’INPS e il Ministero dell’economia. La Regione Lombardia aveva trasferito alle ASL e al Comune di Milano le funzioni relative alle prestazioni per gli invalidi civili. Il giudice sollevava questione sulla norma regionale che attribuiva la legittimazione passiva a questi enti, ritenendola in contrasto con la materia processuale riservata allo Stato.

La questione di legittimità costituzionale

Norma impugnata: art. 4, comma 57, legge Regione Lombardia n. 1/2000, nella parte in cui attribuisce alle ASL e al Comune di Milano la legittimazione passiva nelle controversie in materia di invalidi civili. Parametro: art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione (materia processuale riservata allo Stato). Giudice rimettente: Tribunale di Milano.

La decisione della Corte

La Corte dichiara la manifesta inammissibilità. Il diritto vivente era univoco nel riconoscere la legittimazione passiva esclusiva dell’INPS nelle controversie aventi ad oggetto prestazioni per invalidità civile, come quella oggetto del giudizio a quo. Il Tribunale avrebbe dovuto applicare questa interpretazione costituzionalmente conforme anziché sollevare la questione. Il ricorso al controllo di costituzionalità presuppone che sia fallito il tentativo di interpretazione adeguatrice.

Il principio

Il giudice non può sollevare questione di legittimità costituzionale senza prima tentare di interpretare la norma in modo conforme alla Costituzione. Solo quando l’interpretazione adeguatrice risulta impossibile, l’incidente di costituzionalità è ammissibile. Nel caso di specie, il diritto vivente offriva già una soluzione conforme.

Domande e risposte

In materia di invalidità civile, chi è legittimato passivo nelle cause per le prestazioni statali?

L’INPS, che è l’ente erogatore delle prestazioni statali per invalidità civile (quali l’indennità di accompagnamento). La legge regionale lombarda si riferisce invece alle funzioni regionali di concessione di eventuali benefici aggiuntivi finanziati dalla Regione, non alle prestazioni statali.

Che cos’è il «diritto vivente» richiamato dalla Corte?

È l’interpretazione costante e consolidata dei tribunali, in particolare della Cassazione, su una determinata norma. Quando il diritto vivente offre un’interpretazione costituzionalmente compatibile della norma, il giudice è tenuto a seguirla prima di sollevare questione di legittimità.

Cosa avrebbe dovuto fare il Tribunale di Milano invece di sollevare la questione?

Avrebbe dovuto convenire in giudizio l’INPS come soggetto legittimato passivo per le prestazioni statali (indennità di accompagnamento), applicando il diritto vivente, anzi che mettere in discussione la norma regionale che riguardava funzioni diverse.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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