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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità dell’art. 28, quarto comma, del D.L. n. 429/1982 sull’evasione IVA, che prevedeva la responsabilità solidale degli amministratori e soci per i debiti tributari della società. La norma, per quanto retroattiva, non viola le garanzie costituzionali in materia tributaria.

Di cosa si tratta

La Commissione tributaria di primo grado di Napoli aveva sollevato — con ordinanza del 6 marzo 1985 — questione di legittimità dell’art. 28, quarto comma, del D.L. 10 luglio 1982, n. 429, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 1982, n. 516. La norma prevedeva la responsabilità solidale di soci e amministratori per i debiti IVA della società. La causa vedeva contrapposti cinque contribuenti (tra cui S.p.A. Commerciale Frattina) all’Ufficio provinciale IVA di Napoli.

La questione di legittimità costituzionale

La Commissione tributaria ha sollevato questione in riferimento a diversi parametri costituzionali, contestando che la responsabilità solidale retroattiva per debiti IVA altrui violasse il principio di personalità della responsabilità tributaria e le garanzie di difesa del contribuente.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione. La responsabilità solidale degli amministratori e dei soci per i debiti tributari della società è un istituto legittimo che non viola le garanzie costituzionali: la solidarietà tributaria ha una consolidata tradizione legislativa e non pregiudica i diritti di difesa del coobbligato, che può far valere le proprie eccezioni nel contenzioso tributario.

Il principio

La responsabilità solidale di soci e amministratori per i debiti IVA della società, prevista dalla legislazione sull’evasione fiscale, è compatibile con la Costituzione: non viola il principio di capacità contributiva né quello di personalità dell’obbligazione tributaria, trattandosi di una forma di garanzia del credito erariale prevista dalla legge con adeguate tutele processuali.

Domande e risposte

Cosa prevede la responsabilità solidale tributaria?

La responsabilità solidale tributaria obbliga più soggetti (nel caso: la società e i suoi soci/amministratori) a rispondere dell’intero debito tributario. Il fisco può agire nei confronti di ciascuno dei coobbligati per la totalità del debito, salvo il diritto di regresso tra i condebitori.

Un amministratore risponde sempre dei debiti IVA della società?

Non automaticamente. La responsabilità solidale degli amministratori per debiti tributari societari richiede di norma la prova di specifiche condizioni (es. gestione fraudolenta, atti dispositivi del patrimonio sociale in danno dei creditori). Le norme più recenti (D.lgs. n. 472/1997) prevedono criteri precisi per la responsabilità dei coobbligati.

Quanto è datata questa decisione?

Il giudizio era stato avviato nel 1985 ma la Corte si è pronunciata solo nel 2005: oltre vent’anni dopo la rimessione. Nel frattempo la normativa sull’IVA e sulle sanzioni tributarie era stata profondamente riformata, ma la Corte ha dovuto comunque pronunciarsi sulla questione originaria.

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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