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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La questione di legittimità costituzionale degli artt. 516, 517 e 519 c.p.p. – sollevata per escludere il rito abbreviato in caso di nuova contestazione tardiva del PM – è dichiarata manifestamente inammissibile per difetto di motivazione sull’ordinanza di rimessione.

Di cosa si tratta

Il Tribunale di Milano ha sollevato questione di costituzionalità delle norme del codice di procedura penale sulle nuove contestazioni dibattimentali (artt. 516, 517 e 519 c.p.p.), lamentando che l’imputato non potesse richiedere il rito abbreviato quando il PM formulasse tardivamente nuove imputazioni.

La questione di legittimità costituzionale

Norme impugnate: artt. 516, 517 e 519 c.p.p. “nella parte in cui non prevedono la facoltà, per l’imputato, di richiedere il rito abbreviato relativamente al fatto diverso o reato concorrente, quando la nuova contestazione risulti tardivamente formulata dal pubblico ministero”. Parametri: artt. 3 e 24 Cost. Giudice rimettente: Tribunale di Milano.

La decisione della Corte

La Corte dichiara la manifesta inammissibilità della questione per difetto di motivazione: l’ordinanza di rimessione non aveva adeguatamente spiegato le ragioni per cui la questione era rilevante, in relazione alla specifica posizione processuale dell’imputato che aveva formulato richiesta di rito abbreviato condizionata.

Il principio

Il giudice rimettente deve motivare puntualmente la rilevanza della questione di legittimità costituzionale con riferimento alla concreta situazione processuale: una motivazione generica o insufficiente determina la declaratoria di manifesta inammissibilità da parte della Corte.

Domande e risposte

Cosa sono le “nuove contestazioni tardive” nel processo penale?

Sono le contestazioni di fatti diversi o reati concorrenti che il PM formula nel corso del dibattimento (artt. 516-517 c.p.p.), dopo che il processo è già iniziato. Possono incidere sulla possibilità dell’imputato di scegliere riti alternativi.

Perché la questione era inammissibile?

Perché il Tribunale di Milano non aveva motivato in modo adeguato e specifico perché la questione fosse rilevante rispetto alla posizione dell’imputato che aveva chiesto il rito abbreviato condizionato, né aveva chiarito se la questione investisse anche l’art. 519 c.p.p.

La questione è stata poi risolta in altri giudizi?

La questione sull’accesso al rito abbreviato dopo nuove contestazioni dibattimentali tardive è stata oggetto di successive pronunce della Corte, che hanno progressivamente esteso le garanzie difensive dell’imputato in questi casi.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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