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L’art. 297, comma 3, c.p.p. è incostituzionale nella parte in cui limita il cosiddetto “divieto di contestazione a catena” ai soli reati connessi: anche per fatti diversi non connessi, se gli elementi erano già disponibili all’autorità giudiziaria, scattano i meccanismi che tutelano la libertà personale dell’imputato.
Di cosa si tratta
Il Tribunale di Napoli (riesame) ha sollevato questione di costituzionalità dell’art. 297, comma 3, c.p.p. – che disciplina la retrodatazione dei termini delle misure cautelari in caso di più ordinanze emesse per fatti connessi – lamentando che la norma non si applicasse anche a fatti diversi non legati da connessione qualificata.
La questione di legittimità costituzionale
Norma impugnata: art. 297, comma 3, c.p.p. nella parte in cui non prevede l’applicazione del divieto di contestazione a catena anche per fatti diversi non connessi. Parametro: art. 13, quinto comma, della Costituzione (riserva di legge sulla durata della custodia cautelare). Giudice rimettente: Tribunale di Napoli, sezione riesame.
La decisione della Corte
La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 297, comma 3, c.p.p. nella parte in cui non si applica anche a fatti diversi non connessi, quando risulti che gli elementi per emettere la nuova ordinanza cautelare erano già desumibili dagli atti al momento dell’emissione della precedente ordinanza.
Il principio
Il pubblico ministero non può ritardare arbitrariamente l’emissione di ordinanze cautelari per fatti già noti al fine di eludere i termini di fase: il divieto di contestazione a catena si estende anche ai fatti non connessi qualificatamente, purché gli elementi fossero già disponibili alla prima ordinanza.
Domande e risposte
Che cosa è il “divieto di contestazione a catena”?
È il meccanismo previsto dall’art. 297, comma 3, c.p.p. che impedisce al PM di allungare la custodia cautelare emettendo ordinanze successive per fatti già noti: la durata dei termini deve decorrere dalla prima ordinanza, non da quelle successive.
Perché la norma violava l’art. 13 Cost.?
Perché lasciava al PM il potere discrezionale di dilatare i termini di custodia ritardando la contestazione di reati già noti, in contrasto con la riserva di legge assoluta sulla durata massima della detenzione cautelare garantita dall’art. 13, quinto comma, Cost.
Questa sentenza si applica a qualsiasi tipo di reato?
Il principio si applica quando risulta “incontestabile” che gli elementi per la nuova ordinanza erano già disponibili all’autorità al momento della prima. La valutazione è rimessa al giudice di merito caso per caso.
Norme collegate
- Art. 13 della Costituzione — inviolabilità della libertà personale; riserva di legge e di giurisdizione sulla custodia cautelare
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.