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La Corte dichiara non fondata la questione sull’agevolazione fiscale per il sisma del novembre 1980: il legislatore poteva legittimamente riservare il beneficio ai soli proprietari residenti o domiciliati nei comuni colpiti, escludendo chi possedeva immobili nell’area ma risiedeva altrove. La diversità di trattamento è giustificata dal maggior pregiudizio subito dai residenti.
Di cosa si tratta
Dopo il terremoto del novembre 1980 in Campania e Basilicata, l’art. 10 del d.l. n. 799/1980 aveva esentato da IRPEF e ILOR i redditi da immobili danneggiati. Il successivo d.l. n. 19/1981 aveva ristretto il beneficio ai soli soggetti residenti o domiciliati nei comuni colpiti, escludendo i proprietari non residenti (anche se comproprietari con fratelli residenti che godevano dell’agevolazione).
La questione di legittimità costituzionale
La Commissione tributaria centrale ha sollevato questione in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione: la distinzione tra proprietari residenti e non residenti sarebbe irragionevole, perché il danno agli immobili era identico a prescindere dalla residenza del titolare.
La decisione della Corte
La questione è non fondata. Non è manifestamente irragionevole ritenere che i soggetti danneggiati con residenza, domicilio o sede nell’area colpita abbiano subito un pregiudizio complessivo maggiore (perdita dell’abitazione, dell’attività lavorativa ecc.) rispetto ai proprietari non residenti. Il legislatore ha anche tenuto conto dei vincoli di bilancio e di una politica di sviluppo circoscritta alle zone sismiche.
Il principio
Le disposizioni legislative che prevedono agevolazioni e benefici tributari di qualsiasi specie hanno carattere derogatorio e possono essere soggette a scrutinio di costituzionalità solo nei limiti della palese arbitrarietà o irrazionalità. La scelta del legislatore di limitare il beneficio ai residenti nelle zone colpite dal sisma non è manifestamente irragionevole.
Domande e risposte
Un contribuente non residente poteva beneficiare dell’agevolazione se possedeva immobili danneggiati?
No, dopo l’entrata in vigore del d.l. n. 19/1981. La norma aveva ristretto il beneficio ai soli soggetti residenti, domiciliati o aventi sede nei comuni disastrati individuati con d.P.C.m.
Perché la Corte ha respinto la censura di irragionevolezza?
Perché la critica del rimettente confrontava la norma modificatrice con la ratio della norma originaria, non con la sua propria ratio. La Corte valuta le norme modificatrici in base alla loro logica autonoma, che può legittimamente privilegiare i soggetti più colpiti.
Il principio di capacità contributiva (art. 53 Cost.) era rilevante?
Il rimettente lo aveva evocato insieme all’art. 3, ma la Corte ha ritenuto che le censure si sostanziassero nel principio di ragionevolezza ex art. 3 Cost., respingendo entrambe le questioni come non fondate.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Principio di ragionevolezza, invocato per la disparità tra proprietari residenti e non residenti
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