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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara ammissibile il conflitto di attribuzione sollevato dalla Corte d’appello di Brescia nei confronti della Camera dei deputati e dispone la notifica degli atti. Si tratta di una pronuncia interlocutoria con cui la Corte, verificata l’esistenza dei presupposti formali e sostanziali del conflitto, ne consente la prosecuzione nel merito.

Di cosa si tratta

La Corte d’appello di Brescia aveva sollevato un conflitto di attribuzione nei confronti della Camera dei deputati. La Corte costituzionale, in questa fase, si limita a verificare se il conflitto sia ammissibile ai sensi dell’art. 37 della legge n. 87/1953, ossia se il soggetto ricorrente sia legittimato, se esista un atto idoneo a determinare un conflitto e se sussistano gli elementi minimi per configurare la menomazione delle attribuzioni costituzionali del ricorrente.

La questione di legittimità costituzionale

Il conflitto è proposto dalla Corte d’appello di Brescia nei confronti della Camera dei deputati. La Corte non descrive nel dettaglio il contenuto del conflitto in questa fase interlocutoria, limitandosi a verificare l’ammissibilità formale. Il giudice ricorrente è la Corte d’appello di Brescia.

La decisione della Corte

La Corte dichiara ammissibile il conflitto di attribuzione ai sensi dell’art. 37 della legge n. 87/1953. Dispone che la cancelleria dia immediata comunicazione dell’ordinanza alla Corte d’appello ricorrente e che il ricorso introduttivo e l’ordinanza siano notificati alla Camera dei deputati entro sessanta giorni, con successivo deposito entro venti giorni dalla notificazione. Il merito del conflitto non viene esaminato in questa sede.

Il principio

La decisione sulla ammissibilità del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato è una fase preliminare e distinta dal giudizio nel merito. In tale fase la Corte verifica soltanto l’esistenza dei presupposti formali e la non manifesta insussistenza di un conflitto: la pronuncia è interlocutoria e non decide la questione sostanziale.

Domande e risposte

Qual è la procedura per il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato?

Il potere ricorrente propone il ricorso alla Corte costituzionale. La Corte prima decide sull’ammissibilità con ordinanza, poi – se ammette il conflitto – dispone la notifica al potere convenuto, che può costituirsi. Solo dopo si decide il merito del conflitto con sentenza o ordinanza definitiva.

Che cosa verifica la Corte nella fase di ammissibilità?

La Corte verifica: (1) che il ricorrente sia un potere dello Stato; (2) che il convenuto sia anch’esso un potere dello Stato; (3) che esista un atto o comportamento in grado di menomare le attribuzioni costituzionali del ricorrente; (4) che non si tratti di un conflitto manifestamente inammissibile.

Cosa succede dopo la dichiarazione di ammissibilità?

Dopo l’ammissibilità, il ricorrente notifica il ricorso e l’ordinanza al convenuto, che può costituirsi nel giudizio. La Corte fissa poi l’udienza per discutere il merito del conflitto e decide con pronuncia definitiva.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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