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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte restituisce gli atti al Magistrato di sorveglianza di Foggia e di Bari: la sentenza n. 278/2005 ha già dichiarato incostituzionale la norma censurata sull’“indultino” e i rimettenti devono verificarne la perdurante rilevanza.

Di cosa si tratta

Il Magistrato di sorveglianza di Foggia aveva sollevato questione di legittimità sull’art. 1 co. 3 lett. d) della legge n. 207/2003 (“indultino”), nella parte in cui consentiva l’accesso al beneficio a condannati cui era stata revocata per fatto colpevole una misura alternativa. La norma fu poi dichiarata incostituzionale con la sentenza n. 278/2005, rendendo necessaria la restituzione degli atti.

La questione di legittimità costituzionale

Norma impugnata: art. 1 co. 3 lett. d) della legge 1 agosto 2003, n. 207 (sospensione condizionata dell’esecuzione della pena detentiva, “indultino”), nella parte in cui consente l’ammissione al beneficio ai condannati con revoca per fatto colpevole di misura alternativa. Parametri: artt. 3 e 27 terzo comma della Costituzione. Rimettenti: Magistrato di sorveglianza di Foggia e Magistrato di sorveglianza di Bari.

La decisione della Corte

Restituzione degli atti ai rimettenti. La Corte, riuniti i giudizi, dispone la restituzione perché la sentenza n. 278/2005 ha dichiarato l’incostituzionalità della stessa norma censurata, e i giudici rimettenti devono ora verificare se le questioni mantengano rilevanza nei singoli procedimenti.

Il principio

La sopravvenuta incostituzionalità della norma censurata non fa venir meno automaticamente la rilevanza delle questioni pendenti: è il giudice rimettente a dover valutare caso per caso se, eliminate le parti incostituzionali, il giudizio principale possa ancora essere definito.

Domande e risposte

Cosa prevedeva la norma sull’“indultino” dichiarata incostituzionale?

L’art. 1 co. 3 lett. d) della legge n. 207/2003, nella versione dichiarata parzialmente incostituzionale, permetteva l’accesso alla sospensione della pena anche a condannati cui era stata revocata una misura alternativa per fatto colpevole, creando un trattamento irragionevole rispetto ai condannati rispettosi delle prescrizioni.

Come funziona la riunione dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale?

La Corte riunisce i giudizi quando le questioni sollevate da rimettenti diversi hanno lo stesso contenuto normativo e gli stessi parametri costituzionali, per decidere con un’unica pronuncia ed evitare contraddizioni tra decisioni simili.

Cosa deve fare il magistrato di sorveglianza dopo aver ricevuto gli atti restituiti?

Il magistrato deve riesaminare il caso concreto alla luce della norma come modificata dalla sentenza di incostituzionalità, verificando se il condannato abbia ancora titolo all’“indultino” e se la questione sollevata sia ancora attuale o se il giudizio possa essere definito diversamente.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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