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La Corte restituisce gli atti ai giudici rimettenti dopo che, a seguito di sopravvenute modifiche normative sull’“indultino” (legge n. 207/2003), occorre valutare nuovamente la rilevanza e non manifesta infondatezza della questione. La restituzione non implica alcun giudizio nel merito.
Di cosa si tratta
Il Tribunale di sorveglianza di Venezia aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 della legge 1 agosto 2003, n. 207 (“indultino”), lamentando che la norma non lasciasse al giudice di sorveglianza alcun margine di valutazione discrezionale sull’idoneità preventiva e rieducativa della misura. In pendenza del giudizio davanti alla Consulta, il quadro normativo di riferimento è mutato, rendendo necessario rivalutare i presupposti del rinvio.
La questione di legittimità costituzionale
Norma impugnata: art. 1 della legge 1 agosto 2003, n. 207 (sospensione condizionata dell’esecuzione della pena detentiva nel limite massimo di due anni, cosiddetto “indultino”), nella parte in cui non consente al giudice di sorveglianza alcun apprezzamento discrezionale. Parametri: artt. 3, 27 terzo comma e 79 primo comma della Costituzione. Rimettente: Tribunale di sorveglianza di Venezia.
La decisione della Corte
Restituzione degli atti ai giudici a quibus. La Corte, riuniti i giudizi, dispone la restituzione perché lo jus superveniens (modifiche intervenute sulla disciplina dell’indultino) impone ai rimettenti una nuova valutazione di rilevanza e non manifesta infondatezza prima che la Corte possa pronunciarsi nel merito.
Il principio
Quando sopravvengono modifiche normative incidenti sulla questione di legittimità sollevata, la Corte può restituire gli atti al giudice rimettente affinché verifichi se la questione sia ancora rilevante nel giudizio principale, senza consumare la propria competenza di merito.
Domande e risposte
Che cos’è l’“indultino” previsto dalla legge n. 207/2003?
La legge 1 agosto 2003, n. 207 consentiva la sospensione condizionata dell’esecuzione della pena residua fino a due anni a favore di condannati in possesso di determinati requisiti, come strumento di riduzione del sovraffollamento carcerario.
Cosa significa “restituzione degli atti”?
La Corte non decide nel merito ma rimanda la questione al giudice che l’aveva sollevata, affinché rivaluti se, alla luce delle nuove norme, il dubbio di costituzionalità sussista ancora e sia ancora rilevante nel caso concreto.
Quando la Corte dispone la restituzione degli atti?
Tipicamente quando interviene una modifica legislativa successiva all’ordinanza di rimessione che potrebbe influire sulla questione sollevata, rendendo necessaria una nuova verifica da parte del giudice a quo prima di una pronuncia di merito.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza, invocato per la disparità di trattamento tra condannati
- Art. 27 della Costituzione — finalità rieducativa della pena, parametro del rinvio
- Art. 79 della Costituzione — amnistia e indulto, invocato per il carattere della misura
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