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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara inammissibile la questione sull’art. 143 comma 1 c.p.c. (notifica a irreperibili) per difetto di rilevanza, e manifestamente infondata quella sull’art. 174 comma 6 del Codice della privacy. Il deposito pubblico dell’atto nella casa comunale non viola il diritto alla riservatezza in misura maggiore di quanto ammesso dalla Costituzione.

Di cosa si tratta

Nel corso di un procedimento fallimentare davanti al Tribunale di L’Aquila, il giudice ha dubitato che la notifica per deposito in comune ex art. 143 c.p.c. (prevista per il fallendo di cui non si conosce la residenza) violasse la riservatezza dei dati personali rispetto alle cautele introdotte dal Codice privacy del 2003, che imponeva la consegna degli atti in busta chiusa.

La questione di legittimità costituzionale

Legittimità cost. dell’art. 143 comma 1 c.p.c. in riferimento all’art. 3 Cost. (prima questione) e dell’art. 174 comma 6 d.lgs. n. 196/2003 in riferimento all’art. 24 comma 2 Cost. (seconda questione), sollevate dal Tribunale di L’Aquila nel corso di un procedimento per dichiarazione di fallimento.

La decisione della Corte

Prima questione (art. 143 c.p.c.): inammissibile per difetto di rilevanza, in quanto l’atto era stato già notificato ritualmente. Seconda questione (art. 174 comma 6 Codice privacy): manifestamente infondata, perché la norma, che obbliga a consegnare gli atti in busta chiusa, non viola il diritto di difesa in senso costituzionalmente rilevante.

Il principio

La disciplina delle notifiche agli irreperibili deve bilanciare il diritto di difesa del destinatario con le esigenze del processo; le modalità adottate dal legislatore rientrano nella sua discrezionalità finché non rendano impossibile o eccessivamente difficile la tutela delle ragioni processuali.

Domande e risposte

Cosa prevede l’art. 143 c.p.c. sulla notifica agli irreperibili?

L’art. 143 c.p.c. disciplina la notifica alle persone di cui non si conosce la residenza, la dimora o il domicilio. L’ufficiale giudiziario deposita l’atto nella casa del comune di ultima residenza nota e ne dà notizia mediante affissione all’albo.

Qual era il problema di riservatezza sollevato?

Il Codice privacy del 2003 ha imposto la consegna degli atti processuali in busta chiusa quando vengono consegnati a terzi. La notifica ex art. 143 c.p.c. per deposito in comune era invece aperta, potenzialmente accessibile a chiunque.

Come si coniuga il diritto di difesa con la riservatezza?

La Corte ha ritenuto che il legislatore abbia trovato un equilibrio ragionevole: l’obbligo di busta chiusa introdotto dal Codice privacy soddisfa le esigenze di riservatezza nelle notifiche ordinarie, mentre la notifica agli irreperibili segue un regime speciale giustificato dalla necessità di garantire la conoscibilità dell’atto.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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