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La Corte dichiara inammissibile il conflitto di attribuzioni sollevato dai promotori di quattro referendum abrogativi contro i decreti presidenziali che fissavano la data del 12 giugno 2005: i ricorrenti non possono qualificarsi come «poteri dello Stato» ai fini del conflitto in questa fase.

Di cosa si tratta

I promotori di quattro referendum abrogativi (ammessi con sentenze n. 46-49/2005) avevano impugnato davanti alla Corte costituzionale i decreti del Presidente della Repubblica che fissavano la data del voto al 12 giugno 2005 e la delibera del Consiglio dei ministri correlata. Ritenevano violate le loro prerogative costituzionali come «potere dello Stato» nella procedura referendaria.

La questione di legittimità costituzionale

Tipo di giudizio: conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato ai sensi dell’art. 37 della legge n. 87/1953. Ricorrenti: Lanfranco Turci e altri promotori del referendum. Atti impugnati: decreti del Presidente della Repubblica e deliberazione del Consiglio dei ministri del 7 aprile 2005 sulla fissazione della data referendaria.

La decisione della Corte

La Corte, riunita in camera di consiglio, dichiara inammissibile il ricorso. Pur riconoscendo che i promotori e gli elettori sottoscrittori hanno titolarità di funzioni costituzionalmente garantite, ritiene che nella fase specifica della procedura di fissazione della data, i ricorrenti non siano titolari di attribuzioni costituzionali suscettibili di essere lese dall’atto impugnato.

Il principio

I promotori del referendum sono legittimati a sollevare conflitto di attribuzione solo nelle fasi in cui esercitano funzioni costituzionalmente attribuite loro; la scelta della data del referendum da parte del Governo non lede le attribuzioni spettanti ai promotori nell’ambito della procedura referendaria.

Domande e risposte

Chi può sollevare un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato?

Solo i soggetti che siano titolari di funzioni costituzionalmente attribuite e che lamentino la lesione di tali funzioni da parte di un atto di altro potere dello Stato. Non ogni soggetto coinvolto in una procedura costituzionale ha questa legittimazione.

I promotori del referendum sono un «potere dello Stato»?

La Corte ha riconosciuto in precedenti pronunce che i promotori e gli elettori sottoscrittori esercitano funzioni costituzionalmente rilevanti, ma ciò non basta: occorre che l’atto contestato incida specificamente sulle attribuzioni loro spettanti.

Cosa accade quando un conflitto è dichiarato inammissibile in camera di consiglio?

La Corte può decidere con ordinanza, in camera di consiglio senza contraddittorio, che il conflitto non è ammissibile, evitando così l’apertura del giudizio in contraddittorio tra le parti.

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Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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