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La Corte Costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 26, comma 7-bis, del T.U. Immigrazione, che prevede la revoca automatica del permesso di soggiorno e l’espulsione dello straniero condannato per violazione della legge sul diritto d’autore. I Tribunali di Lecce e di Taranto avevano sollevato la questione per difetto di proporzionalità e di rieducazione della pena.
Di cosa si tratta
L’art. 26, comma 7-bis, del d.lgs. n. 286/1998 (T.U. Immigrazione), introdotto dalla legge n. 189/2002, prevedeva che allo straniero condannato con provvedimento irrevocabile per il reato di cui all’art. 171-ter della legge sul diritto d’autore (spaccio di supporti abusivi) venisse revocato il permesso di soggiorno con conseguente espulsione. Due Tribunali — di Lecce e di Taranto (sez. Manduria) — avevano sollevato questione di legittimità costituzionale di questa norma.
La questione di legittimità costituzionale
I giudici rimettenti censuravano la norma in riferimento agli artt. 1, 2, 3, 4, 27, 35 e 113 della Costituzione, ritenendo che l’espulsione automatica e obbligatoria configurasse una pena accessoria sproporzionata, che escludeva la funzione rieducativa, discriminava gli stranieri rispetto ai cittadini italiani e rispetto agli stranieri senza permesso di soggiorno, e sottraeva ogni valutazione discrezionale all’autorità amministrativa e giudiziaria.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità dei due giudizi riuniti. I rimettenti non avevano sufficientemente motivato la rilevanza nei rispettivi giudizi: in entrambi i casi non era ancora intervenuta una condanna irrevocabile (presupposto della norma), e uno dei giudici aveva persino dubitato se la norma fosse rilevante nel caso concreto anche in assenza di applicazione della sanzione accessoria, senza tuttavia spiegarne adeguatamente le ragioni.
Il principio
La rilevanza di una questione di legittimità costituzionale riguardante una norma che si applica solo al verificarsi di determinati presupposti (nella specie, la condanna irrevocabile) va motivata con riferimento alla concreta situazione processuale: se il presupposto non si è ancora realizzato, la questione difetta di rilevanza attuale.
Domande e risposte
Cosa prevede la legge sull’espulsione degli stranieri condannati per reati di pirateria audiovisiva?
Il comma 7-bis dell’art. 26 del T.U. Immigrazione prevedeva la revoca automatica del permesso di soggiorno e l’espulsione con accompagnamento alla frontiera per gli stranieri condannati con sentenza irrevocabile per il reato di commercio abusivo di supporti audiovisivi (art. 171-ter della legge n. 633/1941). Si trattava di una misura automatica, senza valutazione caso per caso.
In cosa consiste la differenza tra pena accessoria e misura di sicurezza per gli stranieri?
La pena accessoria consegue automaticamente alla condanna per determinati reati e non richiede una valutazione della pericolosità del soggetto; la misura di sicurezza dell’espulsione (art. 235 c.p.) presuppone invece una valutazione della pericolosità sociale del condannato e riguarda reati di una certa gravità. I rimettenti contestavano che l’espulsione automatica per pirateria audiovisiva trattasse allo stesso modo situazioni molto diverse per disvalore.
Uno straniero espulso per condanna penale può fare ricorso?
Sì. L’espulsione come conseguenza di condanna penale può essere impugnata davanti al giudice ordinario. Tuttavia, la norma censurata non prevedeva alcuna discrezionalità amministrativa né giudiziaria nella sua applicazione, il che era uno dei profili di illegittimità denunciati dai rimettenti.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Uguaglianza e ragionevolezza
- Art. 27 della Costituzione — Personalità responsabilità penale e finalità rieducativa
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