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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte Costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 459, comma 1, del codice di procedura penale, sollevata dal Tribunale di Roma in relazione all’assenza di sanzione processuale per la presentazione tardiva della richiesta di decreto penale di condanna oltre il termine di sei mesi.

Di cosa si tratta

Il procedimento per decreto penale è un procedimento speciale semplificato in cui il pubblico ministero chiede al giudice per le indagini preliminari di emettere un decreto di condanna senza celebrare il dibattimento. L’art. 459 c.p.p. prevede un termine di sei mesi dalla data di iscrizione della notizia di reato per formulare tale richiesta. Nel caso in esame, la richiesta era stata depositata due anni dopo l’iscrizione.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale di Roma dubitava della costituzionalità dell’art. 459, comma 1, c.p.p. nella parte in cui, secondo il diritto vivente, il termine semestrale ha natura meramente ordinatoria e la sua violazione non comporta alcuna sanzione processuale, in riferimento agli artt. 24 e 111, secondo e terzo comma, della Costituzione (diritto di difesa, ragionevole durata del processo, diritto a essere informati tempestivamente dell’accusa).

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione. Il rimettente non aveva adeguatamente spiegato in che modo l’assenza di sanzione per il ritardo del PM nell’avanzare la richiesta si ponesse in contrasto con i diritti costituzionali dell’imputato nel concreto giudizio, tenuto conto che l’imputato aveva comunque la possibilità di fare opposizione al decreto e ottenere il dibattimento. La questione era quindi carente di sufficiente motivazione.

Il principio

La natura meramente ordinatoria del termine per richiedere il decreto penale di condanna non viola di per sé il diritto di difesa né il principio del processo in tempo ragionevole, atteso che il procedimento per decreto è un procedimento speciale a struttura semplificata e l’imputato conserva sempre la facoltà di fare opposizione, trasformando il rito in dibattimentale.

Domande e risposte

Cosa è il decreto penale di condanna?

Il decreto penale di condanna (art. 459 ss. c.p.p.) è un provvedimento con cui il GIP, su richiesta del PM, condanna l’imputato a una pena pecuniaria senza celebrare il dibattimento. L’imputato può fare opposizione entro quindici giorni dalla notifica, chiedendo uno dei riti alternativi o il dibattimento.

Il termine di sei mesi per la richiesta di decreto penale è perentorio?

No. Secondo l’orientamento consolidato della giurisprudenza, il termine di sei mesi di cui all’art. 459, comma 1, c.p.p. ha natura ordinatoria, non perentoria. Il suo superamento non comporta nullità del decreto né inutilizzabilità degli atti.

L’imputato può impugnare un decreto penale emesso dopo anni dall’iscrizione della notizia di reato?

L’imputato può fare opposizione al decreto penale entro quindici giorni dalla notifica, indipendentemente da quanto tempo sia trascorso tra l’iscrizione e la richiesta del PM. L’opposizione è il rimedio processuale principale a disposizione dell’imputato per contestare il decreto.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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