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La Corte Costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale delle norme del d.lgs. n. 274/2000 sulla competenza penale del giudice di pace, sollevata dal Giudice di pace di Bergamo riguardo all’ammissibilità dell’oblazione per le contravvenzioni devolute alla sua competenza.
Di cosa si tratta
Nel procedimento davanti al Giudice di pace di Bergamo, un imputato accusato di guida in stato di ebbrezza aveva presentato istanza di oblazione. Il giudice si chiedeva se il sistema sanzionatorio del giudice di pace, che non prevede pene detentive ma solo pene pecuniarie e sanzioni alternative, consentisse o meno l’accesso all’oblazione per le contravvenzioni sanzionate anche con l’arresto.
La questione di legittimità costituzionale
Il Giudice di pace di Bergamo aveva sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 29, comma 6, 52, comma 2, lettera c), e 58 del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, in riferimento all’art. 76 della Costituzione (eccesso di delega), ritenendo che il legislatore delegato avesse ecceduto la delega consentendo implicitamente l’oblazione per reati contravvenzionali che il sistema ordinario avrebbe escluso.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità. Il rimettente non aveva adeguatamente motivato la rilevanza della questione nel giudizio concreto, né aveva chiarito in modo univoco se e come il dubbio interpretativo sulla possibilità di oblazione si riflettesse sulla decisione che era chiamato ad assumere. La questione difettava quindi del requisito della rilevanza concreta.
Il principio
Una questione di legittimità costituzionale è ammissibile solo se il giudice rimettente ha adeguatamente motivato sia la rilevanza nel giudizio a quo sia la non manifesta infondatezza. Questioni sollevate in modo perplesso o carenti di motivazione sulla rilevanza concreta sono dichiarate manifestamente inammissibili.
Domande e risposte
Cosa è l’oblazione nel diritto penale?
L’oblazione (artt. 162 e 162-bis c.p.) è un istituto che consente all’imputato di estinguere il reato mediante il pagamento di una somma di denaro, prima dell’apertura del dibattimento. È ammessa solo per le contravvenzioni, non per i delitti.
Il giudice di pace può ammettere l’oblazione?
Sì, il d.lgs. n. 274/2000 prevede espressamente, all’art. 29, comma 6, la possibilità per l’imputato di chiedere l’oblazione prima della dichiarazione di apertura del dibattimento. Il sistema sanzionatorio speciale del giudice di pace non esclude questo istituto estintivo.
Cosa significa “manifesta inammissibilità” di una questione di costituzionalità?
La Corte dichiara manifestamente inammissibile una questione quando essa è difettosa per ragioni formali o processuali palesi: mancanza di motivazione sulla rilevanza, questione proposta in modo perplesso o contraddittorio, difetto di rilevanza concreta. È una pronuncia che non entra nel merito della conformità alla Costituzione.
Norme collegate
- Art. 76 della Costituzione — Delegazione legislativa e limiti della delega al Governo
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.