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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 438, comma 5, c.p.p.: il GUP di Modena non aveva adeguatamente motivato la rilevanza della questione né spiegato perché non si potesse adottare un’interpretazione conforme a Costituzione.

Di cosa si tratta

Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Modena aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 438, comma 5, c.p.p. nella parte in cui non prevede il diritto del pubblico ministero di chiedere l’ammissione di prova contraria quando l’imputato deposita il fascicolo delle investigazioni difensive contestualmente alla richiesta di giudizio abbreviato. Il PM si trovava privato di qualsiasi possibilità di controesaminare il teste della difesa.

La questione di legittimità costituzionale

Il GUP del Tribunale di Modena ha impugnato l’art. 438, comma 5, del codice di procedura penale in riferimento all’art. 111, secondo comma, della Costituzione (principio del contraddittorio), nella parte in cui non prevede il diritto del PM di chiedere prova contraria quando l’imputato deposita le investigazioni difensive contestualmente alla richiesta di rito abbreviato non condizionato.

La decisione della Corte

La Corte dichiara la manifesta inammissibilità per difetto di motivazione. Il rimettente non aveva sufficientemente argomentato la rilevanza della questione nel caso concreto, né aveva considerato se l’interpretazione giurisprudenziale della norma consentisse già una tutela del contraddittorio. La questione non era stata adeguatamente istruita.

Il principio

La questione di legittimità costituzionale è manifestamente inammissibile quando il rimettente non motiva adeguatamente la rilevanza nel giudizio a quo o non esamina le possibilità interpretative che potrebbero eliminare il dubbio di costituzionalità senza intervento della Corte.

Domande e risposte

Cosa sono le investigazioni difensive nel giudizio abbreviato?

Sono prove raccolte direttamente dalla difesa ai sensi degli artt. 391-bis e seguenti c.p.p., che l’imputato può produrre nel fascicolo al momento della richiesta di rito abbreviato, senza che il PM ne sia preventivamente informato.

Perché il PM lamentava la violazione del contraddittorio?

Perché nel rito abbreviato non condizionato, se l’imputato deposita le indagini difensive contestualmente alla richiesta, il giudice è tenuto ad ammettere il rito senza poter verificare la prova né consentire al PM di controesaminare i testi della difesa.

Cosa si intende per “manifesta inammissibilità”?

La manifesta inammissibilità è pronunciata dalla Corte in camera di consiglio quando la questione presenta vizi evidenti che ne impediscono l’esame nel merito, come la carenza di motivazione sulla rilevanza o sul non manifesto fondamento.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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