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La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sull’art. 4, comma 14-bis, del d.l. 853/1984: la norma che estende i benefici delle ex carriere speciali al personale di concetto che ha superato concorsi con tre prove scritte non è irragionevole nell’escludere chi non ha sostenuto tali prove.
Di cosa si tratta
Con il riordinamento delle ex carriere speciali della pubblica amministrazione, alcuni benefici economici e giuridici vennero estesi al personale di concetto delle soppresse carriere ordinarie, ma solo a condizione che avessero superato concorsi con almeno tre prove scritte e svolto mansioni analoghe. Il TAR Sicilia dubitava che fosse discriminatorio escludere i “capi tecnici e geometri” che non soddisfacevano quei requisiti.
La questione di legittimità costituzionale
Il TAR Sicilia (sezione distaccata di Catania) ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 36, 51 e 97 della Costituzione, questione sull’art. 4, comma 14-bis, del d.l. 853/1984, lamentando che l’esclusione del restante personale di concetto (capi tecnici e geometri) dai benefici fosse irragionevolmente discriminatoria.
La decisione della Corte
La Corte dichiara la manifesta infondatezza: la questione era già stata esaminata e rigettata dalla Corte in precedenti pronunce. I requisiti di accesso richiesti (prove scritte, mansioni analoghe) costituiscono criteri ragionevoli per distinguere le categorie di personale ai fini del riconoscimento dei benefici. La questione riproposta non offre nuovi argomenti.
Il principio
Il legislatore ha discrezionalità nell’individuare i criteri per estendere benefici normativi ed economici a determinate categorie di pubblici dipendenti; la scelta di richiedere requisiti concorsuali specifici è razionale e non discriminatoria.
Domande e risposte
Cosa erano le “ex carriere speciali” della pubblica amministrazione?
Carriere del pubblico impiego soppresse dal d.P.R. 319/1972, i cui dipendenti avevano qualifiche e trattamenti particolari. Il loro riordinamento pose il problema di estendere i benefici anche ad altri dipendenti con funzioni simili.
Perché il requisito delle “tre prove scritte” era ritenuto discriminatorio?
Perché dipendenti che svolgevano le stesse mansioni ma avevano acceduto al ruolo con concorsi a prove diverse non ricevevano gli stessi benefici, pur avendo le stesse qualifiche funzionali.
La Corte può dichiarare inffondata una questione già decisa?
Sì. Quando la questione ripropone identici argomenti già esaminati, la Corte dichiara la manifesta infondatezza, evitando di riesaminare nel merito questioni già risolte.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Principio di uguaglianza, parametro della questione
- Art. 97 della Costituzione — Buon andamento della pubblica amministrazione, parametro della questione
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