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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 673 c.p.p.: il giudice rimettente aveva il dovere di applicare l’interpretazione già adottata dalla giurisprudenza di legittimità, che riconosce al giudice dell’esecuzione il potere di concedere la sospensione condizionale dopo la revoca per abolitio criminis.

Di cosa si tratta

Un condannato per ricettazione non aveva potuto ottenere la sospensione condizionale della pena perché precedenti condanne (per emissione di assegni senza provvista) lo precludevano. Quelle condanne furono poi revocate perché il reato era stato abrogato. Il condannato chiese allora al giudice dell’esecuzione di valutare la sospensione condizionale, ma la Corte d’appello di Palermo rifiutò. La Corte di cassazione sollevava la questione di legittimità dell’art. 673 c.p.p.

La questione di legittimità costituzionale

La Corte di cassazione dubitava della compatibilità con l’art. 3 della Costituzione dell’art. 673 del codice di procedura penale, nella parte in cui non consente al giudice dell’esecuzione — nel caso di revoca per abolitio criminis — di concedere la sospensione condizionale della pena. Il giudice rimettente non aveva però seguito l’orientamento prevalente della Cassazione, che già riconosceva tale potere.

La decisione della Corte

La Corte dichiara la manifesta inammissibilità. Per costante giurisprudenza costituzionale, il giudice che solleva una questione di legittimità senza prima seguire l’interpretazione costituzionalmente adeguata prevalente utilizza impropriamente la questione come “avallo” di una propria diversa interpretazione. Nel caso specifico l’orientamento giurisprudenziale di legittimità già riconosceva il potere del giudice dell’esecuzione di valutare la sospensione condizionale dopo la revoca delle condanne ostative.

Il principio

Il giudice è tenuto a seguire l’interpretazione più adeguata ai principi costituzionali, specie ove esista un orientamento giurisprudenziale consolidato in tal senso. Sollevare questione di legittimità in questi casi è inammissibile.

Domande e risposte

Cosa è l’abolitio criminis e quali effetti ha sulle condanne?

L’abolitio criminis è l’abrogazione di una norma penale incriminatrice. In base all’art. 673 c.p.p., le condanne pronunciate per il reato abrogato devono essere revocate dal giudice dell’esecuzione, cessando così di produrre effetti giuridici.

Il condannato può ottenere la sospensione condizionale dopo la revoca delle condanne ostative?

Sì, secondo l’orientamento prevalente della Cassazione (già esistente all’epoca della questione), la concessione della sospensione condizionale rientra tra i “provvedimenti conseguenti” che il giudice dell’esecuzione può adottare dopo la revoca per abolitio criminis.

Perché la questione è stata dichiarata inammissibile e non decisa nel merito?

Perché il rimettente non aveva applicato la soluzione interpretativa già offerta dalla giurisprudenza di legittimità, usando impropriamente la questione di costituzionalità come strumento per ottenere l’avallo della Corte a una diversa interpretazione.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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