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La Corte ha disposto la restituzione degli atti ai Tribunali di Milano e di Firenze, che avevano sollevato questioni sull’arresto obbligatorio dello straniero che non lascia il territorio dopo l’ordine del questore. La norma impugnata era già stata dichiarata incostituzionale dalla sentenza n. 223 del 2004, rendendo necessario un nuovo esame della rilevanza da parte dei giudici rimettenti.
Di cosa si tratta
L’art. 14 comma 5-quinquies del d.lgs. n. 286 del 1998 (Testo unico sull’immigrazione), inserito dalla legge Bossi-Fini del 2002, prevedeva l’arresto obbligatorio in flagranza dell’autore della contravvenzione di cui al comma 5-ter: lo straniero che, dopo un provvedimento del questore ai sensi del comma 5-bis, veniva nuovamente trovato nel territorio. I giudici dei Tribunali di Milano e Firenze, investiti delle udienze di convalida degli arresti, avevano sollevato questioni di legittimità in riferimento agli artt. 3 e 13 della Costituzione.
La questione di legittimità costituzionale
I Tribunali di Milano (due ordinanze) e di Firenze (una ordinanza) hanno sollevato questioni di legittimità dell’art. 14 comma 5-quinquies del d.lgs. n. 286 del 1998, nella parte in cui prevedeva l’arresto obbligatorio per la contravvenzione del comma 5-ter, in riferimento agli artt. 3 (principio di ragionevolezza: arresto obbligatorio per una contravvenzione) e 13 (libertà personale) della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte ha riunito i tre giudizi e ha disposto la restituzione degli atti ai giudici rimettenti, poiché nelle more del giudizio la sentenza n. 223 del 2004 aveva già dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 14 comma 5-quinquies nella parte censurata. I rimettenti devono ora verificare se, a fronte di questo ius superveniens, la questione mantenga ancora rilevanza nei loro procedimenti.
Il principio
Quando, nelle more di un giudizio di legittimità costituzionale, una sentenza della Corte dichiara incostituzionale la stessa disposizione impugnata, gli atti devono essere restituiti al giudice rimettente affinché valuti se la questione sia ancora rilevante nel giudizio a quo. Lo ius superveniens può avere modificato il quadro normativo applicabile e rendere superfluo un nuovo pronunciamento.
Domande e risposte
Cosa aveva già deciso la sentenza n. 223 del 2004?
La sentenza n. 223 del 2004 aveva dichiarato incostituzionale l’art. 14 comma 5-quinquies del d.lgs. n. 286 del 1998 nella parte in cui prevedeva l’arresto obbligatorio per la contravvenzione di cui al comma 5-ter. Con quella pronuncia la norma aveva già perso efficacia, rendendo superfluo un nuovo esame delle questioni sovrapponibili sollevate dai Tribunali di Milano e Firenze.
Cosa significa “restituzione degli atti” ai rimettenti?
La Corte non decide nel merito ma restituisce il procedimento al giudice a quo perché valuti se, alla luce del mutamento normativo sopravvenuto (la sentenza n. 223/2004), la questione originariamente sollevata sia ancora rilevante nel giudizio pendente davanti a lui.
Perché l’arresto obbligatorio per una contravvenzione è problematico sul piano costituzionale?
L’art. 3 Cost. impone che l’arresto obbligatorio sia ragionevole in rapporto alla gravità del fatto: prevederlo per una mera contravvenzione (illecito penale di minor disvalore) appare sproporzionato. L’art. 13 Cost. garantisce la libertà personale, che può essere limitata solo nei casi e modi previsti dalla legge, e richiede proporzionalità tra la misura restrittiva e il fatto contestato.
Norme collegate
- Art. 13 della Costituzione — inviolabilità della libertà personale e riserva di legge e di giurisdizione per le misure restrittive
- Art. 3 della Costituzione — principio di ragionevolezza e proporzionalità delle norme limitative dei diritti
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