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Le questioni di legittimità sollevate dal Consiglio di giustizia amministrativa siciliano contro la propria composizione mista — con quattro componenti “laici” designati dal Presidente della Regione — sono state dichiarate manifestamente infondate. La Corte aveva già affrontato le medesime questioni con la sentenza n. 316 del 2004, da cui non emergono ragioni per discostarsi.

Di cosa si tratta

Il decreto legislativo n. 373 del 2003 aveva riformato il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, prevedendo una sezione giurisdizionale con composizione mista: accanto ai componenti di ruolo del Consiglio di Stato erano previsti quattro componenti “laici” in possesso dei requisiti per la nomina a consigliere di cassazione, designati dal Presidente della Regione. Lo stesso Consiglio aveva sollevato questioni di legittimità contro questa norma.

La questione di legittimità costituzionale

Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana ha sollevato, in cinque ordinanze sostanzialmente identiche, questioni di legittimità degli artt. 4 (commi 1 lett. d) e 2), 6 (comma 2) e 15 (commi 1 e 2) del d.lgs. n. 373 del 2003, in riferimento all’art. 23 dello statuto siciliano e agli artt. 102, 108, 3, 24, 113, 5, 117 e 120 della Costituzione, nonché alla VI disposizione transitoria Cost.

La decisione della Corte

La Corte ha riunito i cinque giudizi e ha dichiarato le questioni manifestamente infondate, richiamando la sentenza n. 316 del 2004 con cui le medesime questioni erano già state esaminate e rigettate. Non emergevano profili nuovi o diversi rispetto a quelli già valutati.

Il principio

Quando la Corte ha già esaminato e rigettato le medesime questioni di legittimità costituzionale, le successive rimessioni che ripropongano gli stessi profili senza aggiungere elementi nuovi devono essere dichiarate manifestamente infondate, poiché non vi è motivo di discostarsi dalla precedente pronuncia.

Domande e risposte

Cos’è il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana?

Si tratta dell’organo che esercita in Sicilia le funzioni spettanti al Consiglio di Stato. Il d.lgs. n. 373 del 2003, attuativo dello statuto speciale siciliano, ne ha disciplinato la composizione introducendo i componenti “laici” designati dal Presidente della Regione.

Perché il Consiglio ha sollevato questioni contro la propria composizione?

Il collegio rimettente riteneva che la partecipazione di componenti “laici” designati dalla Regione alterasse l’indipendenza e l’imparzialità dell’organo giurisdizionale, violando le norme costituzionali sull’ordinamento giudiziario (artt. 102 e 108 Cost.) e il principio di eguaglianza nell’esercizio della giurisdizione (art. 3 Cost.).

Qual è la differenza tra manifesta infondatezza e infondatezza?

La manifesta infondatezza consente alla Corte di decidere in camera di consiglio (procedura semplificata), senza pubblica udienza. Si usa quando il vizio invocato è chiaramente insussistente alla luce della giurisprudenza consolidata, come nel caso di questioni già rigettate senza nuovi argomenti.

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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