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La Corte ha dichiarato ammissibile il conflitto di attribuzione proposto dal Tribunale di Isernia contro la delibera del Senato che aveva dichiarato insindacabili le opinioni del senatore Alfredo D’Ambrosio in un procedimento civile per diffamazione. Si tratta di una pronuncia procedurale che apre la strada all’esame nel merito.
Di cosa si tratta
L’Istituto neurologico mediterraneo Neuromed s.r.l. aveva convenuto in giudizio il senatore Alfredo D’Ambrosio per danni da diffamazione, sostenendo di aver subito una campagna denigratoria. Il Senato aveva deliberato l’insindacabilità delle opinioni del senatore, ritenendo che le sue dichiarazioni (rese con comunicati stampa, interviste televisive e notizie di stampa) rientrassero nell’esercizio delle funzioni parlamentari. Il Tribunale di Isernia ha proposto conflitto di attribuzione.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Isernia ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Senato della Repubblica, impugnando la delibera del 26 novembre 2003 che aveva dichiarato insindacabili le opinioni del senatore D’Ambrosio ai sensi dell’art. 68, primo comma, Cost. Il Tribunale contestava l’assenza del nesso funzionale, sostenendo che le espressioni diffamatorie non fossero collegate all’attività parlamentare.
La decisione della Corte
In questa fase la Corte ha esaminato soltanto l’ammissibilità: ha verificato che sussistessero i requisiti soggettivi (legittimazione sia del Tribunale che del Senato) e oggettivi (contestazione della legittimità di una delibera che qualifica come insindacabile un’opinione parlamentare). Ha dichiarato il conflitto ammissibile e disposto la notifica al Senato per l’apertura del procedimento in contraddittorio.
Il principio
Nella fase di ammissibilità del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, la Corte non esamina il merito ma verifica soltanto se esistano un potere ricorrente e un potere resistente legittimati, e se vi sia materia di conflitto sulla titolarità di attribuzioni costituzionalmente garantite. Il giudice è legittimato a proporre conflitto quando una delibera parlamentare di insindacabilità rischia di precludere la sua funzione giurisdizionale.
Domande e risposte
Qual è la differenza tra la fase di ammissibilità e la fase di merito nel conflitto di attribuzioni?
Nella fase di ammissibilità la Corte verifica in modo sommario se esiste la materia di un conflitto e se i soggetti coinvolti sono legittimati. Solo dopo la notifica al resistente e la sua costituzione in giudizio si apre la fase di merito, in cui si decide chi era titolare del potere esercitato.
Quando un tribunale può proporre conflitto di attribuzione contro il Parlamento?
Quando una delibera parlamentare (di insindacabilità, di autorizzazione a procedere o di immunità) menoma la sfera di attribuzioni giurisdizionali costituzionalmente garantite al giudice. Il presupposto è che il giudice sia chiamato a decidere definitivamente sulla volontà del potere cui appartiene nel procedimento specifico.
Questa ordinanza contiene una valutazione nel merito sull’insindacabilità del senatore D’Ambrosio?
No. La pronuncia si limita a dichiarare il conflitto ammissibile. La valutazione sull’esistenza o meno del nesso funzionale tra le dichiarazioni del senatore e la sua attività parlamentare è rinviata al giudizio di merito successivo.
Norme collegate
- Art. 68 della Costituzione — insindacabilità e immunità dei membri del Parlamento
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.