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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 5-ter del decreto-legge n. 282 del 2002, sollevate dalla Commissione tributaria provinciale di Bologna in tema di imposta unica sulle scommesse. La rimettente non aveva indicato alcun parametro costituzionale né motivato la rilevanza e la non manifesta infondatezza, lacune insanabili che impongono la declaratoria di inammissibilità.
Di cosa si tratta
Due procedimenti paralleli davanti alla Commissione tributaria provinciale di Bologna riguardavano contestazioni di avvisi di accertamento relativi all’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse (d.lgs. n. 504 del 1998). I contribuenti avevano presentato istanze di definizione agevolata ai sensi della legge finanziaria 2003. Il giudice a quo ha sollevato questione di legittimità dell’art. 5-ter del d.l. n. 282 del 2002 senza però indicare i parametri costituzionali violati né spiegare perché la questione fosse rilevante e non manifestamente infondata.
La questione di legittimità costituzionale
La Commissione tributaria provinciale di Bologna ha impugnato l’art. 5-ter del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282 (convertito dalla legge n. 27 del 2003), nella parte riguardante la disciplina della definizione agevolata delle pendenze relative all’imposta unica sulle scommesse. Le ordinanze di rimessione difettavano tuttavia dell’indicazione dei parametri costituzionali e di qualsiasi motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza.
La decisione della Corte
La Corte ha riunito i due giudizi per connessione e ha dichiarato le questioni manifestamente inammissibili. Le lacune delle ordinanze di rimessione — mancata indicazione dei parametri costituzionali e assenza di motivazione — non potevano essere colmate tramite rinvio implicito ad altre ordinanze di diversi giudici, poiché il principio di autosufficienza dell’ordinanza di rimessione esclude tale integrazione.
Il principio
L’ordinanza di rimessione deve essere autosufficiente: deve indicare i parametri costituzionali e motivare adeguatamente sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza. La carenza di tali elementi determina la manifesta inammissibilità della questione, che non può essere sanata mediante riferimento ad atti di altri procedimenti.
Domande e risposte
Cosa deve contenere un’ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale?
Deve indicare la norma impugnata, i parametri costituzionali asseritamente violati, e la motivazione sulla rilevanza della questione nel giudizio a quo e sulla sua non manifesta infondatezza. Senza questi elementi la questione è inammissibile.
Cosa è l’imposta unica sulle scommesse?
Si tratta di un’imposta disciplinata dal d.lgs. n. 504 del 1998 che colpisce i concorsi pronostici e le scommesse. I relativi avvisi di accertamento per omessi versamenti erano alla base dei giudizi davanti alla Commissione tributaria di Bologna.
Può un rimettente integrare la propria ordinanza richiamando quella di un altro giudice?
No. La Corte ha ribadito che il principio di autosufficienza dell’ordinanza di rimessione esclude che le carenze motivazionali possano essere colmate mediante rinvio implicito ad atti di altri procedimenti di costituzionalità.
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