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La Corte dichiara manifestamente infondate le questioni sul termine di costituzione in giudizio nell’opposizione a decreto ingiuntivo. Applicando il principio già affermato con la sentenza n. 477/2002 — secondo cui la notificazione si perfeziona per il notificante alla spedizione — l’opponente può iscrivere la causa a ruolo prima del perfezionamento della notificazione per il destinatario, evitando il rischio di decadenza.
Di cosa si tratta
Il codice di procedura civile prevede che, nell’opposizione a decreto ingiuntivo, il termine per la costituzione in giudizio dell’opponente decorra dalla notificazione dell’atto di opposizione. In un caso concreto, l’opponente non aveva potuto iscrivere tempestivamente la causa a ruolo per il ritardo dell’ufficio notifiche nella restituzione dell’originale dell’atto notificato, con conseguente eccezione di improcedibilità dell’opposizione.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Genova ha sollevato questione di legittimità del combinato disposto degli artt. 645 comma 2, 647 e 165 del codice di procedura civile, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, nella parte in cui fa decorrere il termine di costituzione dell’opponente dalla notificazione dell’opposizione anziché dalla restituzione dell’originale, e nella parte in cui non prevede salvezza per caso fortuito o forza maggiore.
La decisione della Corte
La Corte dichiara manifestamente infondate le questioni. Con la sentenza n. 477/2002 era già stato affermato che le notificazioni si perfezionano per il notificante al momento della spedizione o della consegna all’ufficiale giudiziario: applicando questo principio, l’opponente può iscrivere la causa a ruolo anche prima che la notifica si perfezioni per il destinatario, azzerando il rischio di perdita del termine per cause indipendenti dalla propria volontà.
Il principio
Il principio del perfezionamento «sdoppiato» della notificazione — al momento della spedizione per il mittente, al momento della ricezione per il destinatario — vale per ogni tipo di notificazione e consente di anticipare gli atti processuali del notificante senza attendere il completamento del procedimento di notifica.
Domande e risposte
Quando si perfeziona la notificazione per chi la esegue?
Secondo la sentenza n. 477/2002 della Corte costituzionale, la notificazione si perfeziona per il notificante al momento in cui egli consegna l’atto all’ufficiale giudiziario o lo spedisce a mezzo posta, senza dover attendere che il destinatario lo riceva.
Cosa rischia chi si oppone a un decreto ingiuntivo e non si costituisce in tempo?
Se l’opponente non si costituisce entro i termini di legge, l’opposizione diventa improcedibile e il decreto ingiuntivo acquista esecutività definitiva, come se l’opposizione non fosse stata proposta.
È possibile ottenere la rimessione in termini per caso fortuito nell’opposizione a decreto ingiuntivo?
La Corte ha ritenuto non necessario introdurre questa previsione specifica nell’opposizione a decreto ingiuntivo, perché il principio del doppio perfezionamento della notifica consente già all’opponente di tutelarsi costituendosi prima che la notifica si perfezioni per il destinatario.
Norme collegate
- Art. 24 della Costituzione — diritto di difesa e accesso alla tutela giurisdizionale: parametro invocato
- Art. 111 della Costituzione — giusto processo: parametro invocato per la parità delle parti nel giudizio di opposizione
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