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La Corte dichiara manifestamente infondata la questione relativa agli artt. 291, terzo comma, e 307, terzo comma, del codice di procedura civile, nella parte in cui richiedono che la rinotifica si perfezioni entro il termine assegnato dal giudice. Il rimettente (Tribunale di Napoli) sosteneva che fosse sufficiente la consegna all’ufficiale giudiziario prima della scadenza. La Corte ritiene la norma non irragionevole.
Di cosa si tratta
Quando un giudice ordina la rinnovazione della notifica di un atto processuale, l’art. 291 c.p.c. stabilisce che, se la rinotifica non viene effettuata nel termine fissato, la causa viene cancellata dal ruolo e il processo si estingue. Il Tribunale di Napoli aveva sollevato questione chiedendo se fosse costituzionalmente necessario che, ai fini del rispetto del termine, fosse sufficiente la consegna all’ufficiale giudiziario anziché il perfezionamento della notifica.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Napoli ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 291, terzo comma, e 307, terzo comma, del codice di procedura civile, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui prevederebbero che, per impedire la cancellazione della causa, la rinotifica debba perfezionarsi (e non solo iniziarsi) entro il termine.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la questione manifestamente infondata. La norma che richiede il perfezionamento della notifica entro il termine non è irragionevole: il legislatore può legittimamente collegare gli effetti processuali al completamento della notifica piuttosto che alla sua semplice iniziativa. La questione è peraltro analoga a quella già decisa in numerose pronunce precedenti.
Il principio
La scelta legislativa di richiedere il perfezionamento (e non la sola consegna all’ufficiale giudiziario) della rinotifica entro il termine processuale non viola il diritto di difesa né il principio di uguaglianza: rientra nella discrezionalità del legislatore processuale e non è manifestamente irragionevole.
Domande e risposte
Cosa succede se la rinotifica non si perfeziona nel termine?
Secondo l’art. 291, terzo comma, c.p.c., la causa viene cancellata dal ruolo e il processo si estingue. La parte è quindi tenuta a verificare che la notifica si sia effettivamente perfezionata entro la scadenza fissata dal giudice.
Con “perfezionamento” della notifica si intende la consegna o la ricezione?
Il perfezionamento della notifica nei confronti del destinatario avviene al momento della consegna all’indirizzo del destinatario (o di una delle modalità equipollenti). Non è sufficiente la consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario, anche se avvenuta prima della scadenza del termine.
Questa regola è ancora in vigore?
La giurisprudenza sull’art. 291 c.p.c. ha subito evoluzioni: la Corte costituzionale ha successivamente riconosciuto (in altri giudizi) che per il notificante è sufficiente la consegna all’ufficiale giudiziario prima del termine, purciò avvenga per adempimenti necessari per il perfezionamento della notifica medesima. La questione è comunque ancora oggetto di interpretazione giurisprudenziale.
Norme collegate
- Art. 24 della Costituzione — diritto di difesa e accesso alla tutela giurisdizionale
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