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La Corte dichiara parzialmente incostituzionale la legge n. 4/2004 sull’accessibilità degli strumenti informatici per i disabili, nella parte in cui impone obblighi direttamente alle Province autonome di Trento e Bolzano in materie di loro competenza esclusiva per statuto.
Di cosa si tratta
La Provincia autonoma di Trento aveva impugnato in via principale gli artt. 7, comma 2, e 10 della legge 9 gennaio 2004, n. 4 (legge Stanca), che disciplina l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici della pubblica amministrazione. La legge imponeva anche alle Province autonome di vigilare sull’attuazione delle sue disposizioni e prevedeva l’emanazione di un regolamento statale di attuazione.
La questione di legittimità costituzionale
La Provincia sosteneva che le materie interessate dalla legge (assistenza sociale, ordinamento degli uffici provinciali, istruzione e formazione professionale) rientrassero nella propria competenza legislativa esclusiva per statuto, e che la diretta applicabilità della legge statale violasse l’art. 2 del d.lgs. n. 266/1992, che esclude l’immediata applicabilità della legislazione statale alle Province autonome.
La decisione della Corte
Il ricorso è fondato. L’art. 7, comma 2, della legge n. 4/2004, imponendo alle Province autonome di vigilare sull’attuazione della legge, presuppone la sua diretta applicabilità alle Province in materie di loro competenza: ciò contrasta con l’art. 2 del d.lgs. n. 266/1992. L’art. 10, prevedendo un regolamento statale in materie provinciali, viola l’art. 117, sesto comma, Cost. La pronuncia estende la propria efficacia anche alla Provincia autonoma di Bolzano.
Il principio
La legge statale non può essere direttamente applicabile alle Province autonome a statuto speciale in materie di loro competenza esclusiva. Il legislatore statale può fissare principi generali, ma l’attuazione compete alle Province, con il solo obbligo di adeguamento previsto dalla normativa di attuazione dello statuto.
Domande e risposte
Le leggi nazionali si applicano alle Province autonome di Trento e Bolzano?
Non direttamente, nelle materie di competenza esclusiva provinciale. Le leggi statali fissano principi ai quali le Province devono adeguarsi, ma non sono immediatamente applicabili. Solo le disposizioni che attribuiscono forme di autonomia più ampie rispetto allo statuto si applicano in base all’art. 10 della legge cost. n. 3/2001.
Che cosa prevede la legge Stanca (n. 4/2004)?
La legge 9 gennaio 2004, n. 4 (nota come legge Stanca) impone alle pubbliche amministrazioni di garantire l’accessibilità dei siti web e degli applicativi informatici anche per i disabili, prevedendo standard tecnici obbligatori e un sistema di vigilanza. È rimasta vigente, con le limitazioni derivanti dalla sentenza, per le pubbliche amministrazioni statali e regionali ordinarie.
Perché la Corte estende gli effetti anche alla Provincia di Bolzano?
Perché la normativa statutaria attribuisce alle due Province autonome competenze identiche nelle materie in questione. La Corte ha consolidata giurisprudenza nel ritenere che le proprie pronunce riguardanti l’autonomia della Provincia di Trento si estendano automaticamente alla Provincia di Bolzano, in ragione dell’identità del quadro normativo statutario.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni (e Province autonome)
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.