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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 172 e 126-bis del Codice della strada (obbligo di cinture di sicurezza e sistema a punti della patente) sollevate da due giudici di pace. Le ordinanze di rimessione presentavano motivazioni gravemente insufficienti sia sulla rilevanza sia sulla non manifesta infondatezza.

Di cosa si tratta

Il Giudice di pace di Viterbo e il Giudice di pace di Genova, nel corso di giudizi di opposizione a sanzioni per mancato uso delle cinture di sicurezza, avevano sollevato questioni di legittimità costituzionale degli artt. 172 e 126-bis del d.lgs. n. 285/1992 (Codice della strada), come modificati dal d.l. n. 151/2003 che aveva introdotto la “patente a punti”.

La questione di legittimità costituzionale

Il Giudice di pace di Viterbo lamentava la violazione degli artt. 2, 3, 13 e 32 Cost. nonché della CEDU, sostenendo che l’obbligo delle cinture ledesse la libertà personale e l’autodeterminazione. Il Giudice di pace di Genova denunciava la violazione dell’art. 3 Cost. per il fatto che la patente a punti prevede sanzioni analoghe per violazioni ontologicamente diverse (quelle a tutela dei terzi e quelle a tutela dello stesso destinatario).

La decisione della Corte

Entrambe le ordinanze presentano motivazioni gravemente insufficienti. Il Giudice di pace di Viterbo non dimostra adeguatamente la rilevanza della questione — la norma era stata modificata dopo l’accertamento dell’infrazione contestata — e si limita a fare proprie le argomentazioni della parte privata senza sviluppare autonoma motivazione. Il Giudice di pace di Genova argomenta in modo scarso e poco chiaro sul profilo della non manifesta infondatezza. La Corte richiama il suo costante orientamento: le questioni prive di adeguata motivazione sulla rilevanza o sulla non manifesta infondatezza sono manifestamente inammissibili.

Il principio

Il giudice rimettente deve motivare autonomamente e compiutamente tanto la rilevanza della questione nel giudizio a quo quanto la non manifesta infondatezza del dubbio di incostituzionalità. Non è sufficiente riportarsi alle argomentazioni della parte privata o svolgere motivazioni generiche e lacunose.

Domande e risposte

Perché la questione del Giudice di pace di Viterbo era carente sulla rilevanza?

Perché l’infrazione era stata contestata nel maggio 2002, ma la norma impugnata era stata modificata nel giugno 2003. Il giudice non aveva chiarito se la versione applicabile al fatto fosse quella precedente o quella successiva alla modifica, rendendo impossibile valutare se la questione fosse rilevante nel giudizio concreto.

Cosa si intende per “motivazione autosufficiente” dell’ordinanza di rimessione?

L’ordinanza deve contenere, in modo autonomo e senza necessità di integrazione esterna, le ragioni di rilevanza della questione nel giudizio a quo e gli argomenti che la rendono non manifestamente infondata. Non può limitarsi a riprodurre le eccezioni delle parti.

L’obbligo delle cinture di sicurezza contrasta con la libertà personale?

La Corte non si pronuncia nel merito, avendo dichiarato la questione inammissibile. Tuttavia la giurisprudenza costituzionale ha costantemente ritenuto che l’art. 13 Cost. tuteli la libertà fisica della persona da coercizioni dello Stato, non l’autodeterminazione individuale in materia di sicurezza stradale.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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