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La Corte rigetta il conflitto di attribuzione proposto dalla Provincia autonoma di Bolzano e dichiara che spetta allo Stato disporre ispezioni sui rischi di incidenti rilevanti negli stabilimenti industriali nel territorio provinciale, anche in presenza delle competenze speciali della Provincia in materia di igiene e sanità e antincendi.
Di cosa si tratta
Il Ministero dell’ambiente aveva programmato un’ispezione nello stabilimento MEMC Electronic Material s.r.l. di Merano, ai sensi del d.lgs. n. 334/1999 (attuazione della direttiva Seveso II sui rischi di incidenti industriali rilevanti). La Provincia autonoma di Bolzano aveva contestato tale ispezione, rivendicando la propria competenza esclusiva in materia e sostenendo di avere già effettuato regolarmente le visite ispettive previste dalla normativa.
La questione di legittimità costituzionale
La Provincia autonoma di Bolzano ha promosso conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato, impugnando la nota del Direttore generale del Ministero dell’ambiente dell’11 giugno 2002 e il decreto dell’8 maggio 2002 con cui era stata istituita la commissione ispettiva. La Provincia rivendicava le proprie competenze concorrenti in materia di igiene e sanità e di servizi antincendi, oltre alla competenza primaria in materia di prevenzione per calamità pubbliche. Giudice relatore: Guido Neppi Modona.
La decisione della Corte
La Corte dichiara che spetta allo Stato, per il tramite del Direttore generale del Ministero dell’ambiente, disporre nel territorio della Provincia di Bolzano l’ispezione presso lo stabilimento MEMC e istituire la relativa commissione ispettiva, al fine di accertare l’adeguatezza delle misure adottate dal gestore per la prevenzione di incidenti rilevanti. La normativa statale (d.lgs. n. 334/1999) attribuisce allo Stato il potere ispettivo sugli stabilimenti a rischio di incidente rilevante, potere che non è derogato dalle competenze speciali della Provincia.
Il principio
Le competenze speciali della Provincia autonoma di Bolzano in materia di igiene, sanità e prevenzione non escludono l’esercizio da parte dello Stato dei poteri ispettivi previsti dalla normativa speciale sui rischi di incidenti industriali rilevanti (direttiva Seveso II), che attua obblighi derivanti dall’ordinamento europeo e persegue finalità di sicurezza di rilevanza nazionale e sovranazionale.
Domande e risposte
Cosa sono gli incidenti rilevanti ai sensi del d.lgs. n. 334/1999?
Gli incidenti rilevanti sono eventi gravi che possono derivare da attività industriali che impiegano sostanze pericolose, come esplosioni, incendi o rilasci tossici, che possono causare danni significativi alle persone, all’ambiente o ai beni. La disciplina è stata introdotta dalla direttiva europea 96/82/CE (Seveso II).
Perché la Provincia contestava l’ispezione statale?
La Provincia sosteneva di avere già effettuato regolarmente le proprie ispezioni ai sensi della normativa vigente e che un’ispezione parallela da parte dello Stato avrebbe leso le competenze provinciali in materia di igiene e sanità garantite dallo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.
In che modo le norme europee incidono sul riparto di competenze tra Stato e Province autonome?
Quando la normativa europea impone obblighi di controllo e ispezione che gli Stati membri devono adempiere, lo Stato italiano può esercitare tali funzioni anche in territori dotati di autonomia speciale, purché ciò sia necessario per garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la sicurezza di rilevanza sovranazionale.
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