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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 8, lettera a) del d.l. n. 195/2002 (sanatoria lavoratori extracomunitari), sollevate da numerosi TAR. Le ordinanze di rimessione difettano di adeguata motivazione sulla rilevanza e sui parametri costituzionali evocati.

Di cosa si tratta

Numerosi Tribunali amministrativi regionali avevano sollevato questioni di legittimità costituzionale della disciplina sulla regolarizzazione (sanatoria) dei lavoratori extracomunitari irregolari, introdotta dal d.l. n. 195/2002, convertito nella legge n. 222/2002. I giudizi erano stati promossi da lavoratori e datori di lavoro le cui istanze di regolarizzazione erano state respinte dalle autorità amministrative.

La questione di legittimità costituzionale

I Tribunali amministrativi regionali per la Puglia (Lecce e Bari), per la Liguria, per il Veneto e per la Valle d’Aosta hanno sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 8, lettera a), del d.l. 9 settembre 2002, n. 195, convertito nella legge 9 ottobre 2002, n. 222, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, nella parte in cui pone requisiti per la regolarizzazione del rapporto di lavoro con lavoratori extracomunitari. Giudice relatore: non indicato nelle parti estratte.

La decisione della Corte

La Corte, riuniti i giudizi, dichiara manifestamente inammissibili tutte le questioni. Le ordinanze di rimessione presentano carenze di motivazione che privano la Corte della possibilità di controllare la rilevanza delle questioni nei giudizi di merito. Il riferimento ai parametri costituzionali diversi dall’art. 3 non è sorretto da congrua motivazione.

Il principio

Quando più giudici sollevano questioni identiche o analoghe con ordinanze che difettano di motivazione sulla rilevanza, la Corte riunisce i giudizi e dichiara le questioni manifestamente inammissibili, senza poter entrare nel merito della compatibilità costituzionale delle norme impugnate.

Domande e risposte

Cos’era la sanatoria dei lavoratori extracomunitari del 2002?

Il d.l. n. 195/2002 ha introdotto una procedura di regolarizzazione (sanatoria) per i lavoratori extracomunitari presenti irregolarmente in Italia, consentendo ai datori di lavoro di dichiarare la loro presenza e ottenere un permesso di soggiorno per lavoro, previo pagamento di un contributo forfettario.

Perché le questioni erano state sollevate da così tanti TAR?

Perché numerosi TAR in diverse regioni stavano giudicando impugnazioni dei dinieghi di regolarizzazione e avevano tutti dubitato, in modo analogo, della compatibilità della disciplina con il principio di uguaglianza.

Cosa succede quando la Corte dichiara inammissibili le questioni per difetto di motivazione?

I giudizi tornano ai giudici rimettenti, che possono sollevare nuovamente la questione con un’ordinanza più adeguatamente motivata, oppure decidere il caso con le norme vigenti.

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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