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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara in parte manifestamente inammissibile e in parte manifestamente infondata la questione relativa all’art. 548, comma 3, c.p.p., sollevata dal Tribunale di Fermo. La norma disciplina la notifica dell’avviso di deposito della sentenza all’imputato che ha rinunciato a comparire.

Di cosa si tratta

Un condannato aveva sostenuto che la sentenza di condanna non fosse diventata irrevocabile per mancata notifica dell’avviso di deposito, poiché all’udienza conclusiva non era presente, avendo rinunciato a comparire. Il Tribunale di Fermo, in sede di giudizio di esecuzione, aveva dubitato della costituzionalità dell’art. 548, comma 3, c.p.p. nella parte in cui non prevede la notifica dell’avviso all’imputato comunque non presente.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale di Fermo ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 548, comma 3, del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, nella parte in cui non prevede la notifica dell’avviso di deposito con l’estratto della sentenza all’imputato non presente all’udienza conclusiva, qualunque ne sia la ragione. Giudice relatore: Giovanni Maria Flick.

La decisione della Corte

La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione in riferimento agli artt. 24 e 111 della Costituzione, per difetto di motivazione sulla rilevanza; e manifestamente infondata in riferimento all’art. 3 della Costituzione. La motivazione dell’ordinanza si limita a richiamare le argomentazioni del difensore senza svolgere un autonomo ragionamento giuridico.

Il principio

L’ordinanza di rimessione è inammissibile se il giudice si limita a recepire le deduzioni difensive senza elaborare autonomamente le ragioni di incostituzionalità. La questione è altresì manifestamente infondata quanto al parametro dell’art. 3, perché l’imputato che rinunci volontariamente a comparire è in una posizione diversa da quello assente per ragioni indipendenti dalla propria volontà.

Domande e risposte

Cosa disciplina l’art. 548, comma 3, del codice di procedura penale?

L’art. 548, comma 3, c.p.p. disciplina i casi in cui deve essere notificato all’imputato l’avviso di deposito della sentenza con l’estratto del provvedimento, in modo da consentirgli di impugnare la pronuncia nel termine previsto dalla legge.

Perché il condannato riteneva la sentenza non irrevocabile?

Sosteneva che, non essendo stato presente all’udienza e non avendo ricevuto l’avviso di deposito della sentenza, i termini per impugnare non fossero decorsi, quindi la sentenza non fosse divenuta definitiva e non potesse essere eseguita.

Quale differenza c’è tra imputato assente e imputato rinunciante a comparire?

L’imputato che rinuncia volontariamente a comparire accetta consapevolmente di non presenziare al giudizio. La legge tratta diversamente questa ipotesi rispetto all’imputato assente per cause non dipendenti dalla sua volontà, e la Corte ha ritenuto tale differenziazione non irragionevole.

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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