Testo dell'articoloIn aggiornamento
La Corte restituisce gli atti al Tribunale di Como affinché valuti la rilevanza della questione sul pignoramento dello stipendio dei dipendenti pubblici alla luce dell’art. 1, comma 137, della legge finanziaria 2005 (l. n. 311/2004), sopravvenuta dopo l’ordinanza di rimessione.
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Di cosa si tratta
Il Tribunale di Como, in sede di esecuzione forzata sullo stipendio di una dipendente del Ministero dell’istruzione, aveva sollevato questione di legittimità del d.P.R. n. 180 del 1950 sulla pignorabilità degli stipendi pubblici. La norma prevede limiti diversi per i lavoratori pubblici e privati, e non consente il cumulo tra pignoramento tributario e cessione volontaria del quinto.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Como contestava, in riferimento all’art. 3 Cost., gli artt. 2, primo comma, n. 3), e secondo comma, e 68, secondo comma, del d.P.R. n. 180 del 1950, nella parte in cui disciplinano diversamente il concorso di pignoramenti e cessioni del quinto per i dipendenti pubblici rispetto ai lavoratori privati.
La decisione della Corte
La Corte dispone la restituzione degli atti al giudice rimettente per la rivalutazione della rilevanza alla luce dell’art. 1, comma 137, della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005), che è intervenuta sulla disciplina del pignoramento degli stipendi dei dipendenti pubblici dopo la presentazione dell’ordinanza.
Il principio
Lo jus superveniens rilevante ai fini della questione incidentale – anche se costituito da una norma di legge finanziaria – impone la restituzione degli atti al giudice rimettente per la verifica della perdurante rilevanza.
Domande e risposte
Quali sono i limiti di pignorabilità dello stipendio dei dipendenti pubblici?
Il d.P.R. n. 180 del 1950 stabilisce che lo stipendio dei dipendenti pubblici può essere pignorato entro il quinto per i crediti tributari e per altri crediti privilegiati. Il sistema è diverso da quello del settore privato (art. 545 c.p.c.), che consente il cumulo fino alla metà della retribuzione.
Qual è la differenza tra “cessione del quinto” e “pignoramento del quinto”?
La cessione del quinto è un contratto volontario con cui il dipendente cede una quota del proprio stipendio a garanzia di un prestito. Il pignoramento è invece un atto esecutivo coattivo promosso dal creditore. La coesistenza dei due istituti crea problemi di calcolo della base pignorabile.
Cosa ha modificato la legge finanziaria 2005?
L’art. 1, comma 137, della legge n. 311 del 2004 è intervenuto sulla disciplina del sequestro e pignoramento degli stipendi pubblici, potenzialmente incidendo sulla questione di costituzionalità sollevata dal Tribunale di Como.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — uguaglianza tra dipendenti pubblici e privati
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