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La Corte dichiara manifestamente inammissibili le questioni sull’art. 14, commi 5-ter e 5-quinquies, del T.U. immigrazione sollevate dal Tribunale di Reggio Emilia, per totale difetto di motivazione sulla rilevanza.
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Di cosa si tratta
Il Tribunale di Reggio Emilia aveva impugnato le stesse norme del T.U. immigrazione (art. 14, commi 5-ter e 5-quinquies) già oggetto di altre ordinanze, contestando l’indeterminatezza della formula “senza giustificato motivo” e l’arresto obbligatorio per reato contravvenzionale. In questo caso però l’ordinanza di rimessione non descriveva alcun fatto concreto.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Reggio Emilia contestava gli artt. 13 e 25 della Costituzione, per le stesse ragioni già sollevate in altre ordinanze: indeterminatezza della fattispecie e arresto obbligatorio come strumento di esecuzione amministrativa dell’espulsione.
La decisione della Corte
La Corte dichiara le questioni manifestamente inammissibili: l’ordinanza di rimessione è priva di qualsiasi riferimento alla fattispecie concreta oggetto del giudizio, rendendo impossibile verificare la rilevanza della questione.
Il principio
L’ordinanza di rimessione deve contenere la descrizione della fattispecie concreta pendente davanti al giudice a quo : in sua assenza la questione è inammissibile per difetto di motivazione sulla rilevanza, indipendentemente dalla fondatezza nel merito.
Domande e risposte
Perché la stessa questione può essere ammissibile in un caso e inammissibile in un altro?
L’ammissibilità non dipende dal merito ma dalla correttezza formale dell’ordinanza di rimessione. Un’ordinanza carente nella descrizione del fatto concreto è inammissibile anche se la questione è potenzialmente fondata.
Qual è il contenuto minimo di un’ordinanza di rimessione?
Il giudice deve: descrivere la fattispecie concreta del giudizio principale; spiegare la rilevanza (applicazione della norma al caso); motivare la non manifesta infondatezza (ragioni del dubbio di incostituzionalità). La mancanza di uno solo di questi elementi determina l’inammissibilità.
Cosa accade al processo principale dopo la dichiarazione di inammissibilità?
Il processo riprende il suo corso ordinario; il giudice applica la norma vigente. Può sollevare nuovamente la questione con un’ordinanza adeguatamente motivata, non essendo precluso dal precedente di inammissibilità.
Norme collegate
- Art. 13 della Costituzione — libertà personale
- Art. 25 della Costituzione — determinatezza della norma penale
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