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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

La Corte dichiara ammissibile il conflitto di attribuzioni promosso dal Tribunale di Bologna nei confronti della Camera dei deputati, che aveva deliberato l’insindacabilità delle dichiarazioni dell’onorevole Sgarbi nei confronti del magistrato Caselli.

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Di cosa si tratta

Il Tribunale di Bologna stava giudicando l’onorevole Vittorio Sgarbi per diffamazione a mezzo stampa nei confronti del dott. Giancarlo Caselli, all’epoca Procuratore della Repubblica a Palermo. La Camera dei deputati aveva deliberato l’insindacabilità ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione. Il Tribunale non condivideva tale qualificazione e promuoveva conflitto.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale di Bologna ha promosso conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato nei confronti della delibera della Camera del 27 maggio 2003, sostenendo che le dichiarazioni dell’on. Sgarbi (articolo sul quotidiano “Il Resto del Carlino” del 31 dicembre 1998) non fossero riconducibili all’esercizio delle funzioni parlamentari e quindi non coperti dall’art. 68 Cost.

La decisione della Corte

La Corte dichiara ammissibile il conflitto ai sensi dell’art. 37 della legge n. 87 del 1953 e dispone la notifica dell’atto introduttivo alla Camera dei deputati, rinviando al merito la valutazione sulla fondatezza.

Il principio

Il giudice penale può promuovere conflitto di attribuzioni contro la delibera parlamentare di insindacabilità quando ritiene che le opinioni espresse dall’eletto non presentino il nesso funzionale richiesto dall’art. 68, primo comma, della Costituzione.

Domande e risposte

Cosa copre l’insindacabilità parlamentare ex art. 68 Cost.?

L’art. 68, primo comma, stabilisce che i membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. La garanzia copre solo le attività connesse all’esercizio del mandato parlamentare.

Come funziona il conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato?

Il conflitto si svolge in due fasi: nella prima la Corte verifica l’ammissibilità (soggetti legittimati, sussistenza di una menomazione delle attribuzioni costituzionali); nella seconda decide nel merito se la delibera parlamentare ha leso le attribuzioni del giudice.

Qual è il nesso funzionale rilevante ai fini dell’insindacabilità?

Le dichiarazioni extra moenia (fuori dall’aula parlamentare) sono coperte dall’art. 68 solo se presentano un collegamento sostanziale con atti parlamentari specifici e individuabili, non se costituiscono mera espressione di opinioni personali del parlamentare.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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