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La Corte restituisce gli atti al GIP del Tribunale di Milano affinché valuti la rilevanza della questione alla luce dello jus superveniens: la legge n. 134 del 2003 ha modificato il limite del patteggiamento ma non ha aggiornato il corrispondente limite per la continuazione in sede esecutiva.
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Di cosa si tratta
L’art. 188 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale fissa in due anni il limite massimo di pena applicabile in sede esecutiva con l’istituto della continuazione. La legge n. 134 del 2003 ha invece portato il patteggiamento fino a cinque anni, creando un disallineamento: lo stesso condannato può ottenere trattamenti sanzionatori molto diversi a seconda della fase.
La questione di legittimità costituzionale
Il GIP del Tribunale di Milano ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 188 d.lgs. n. 271 del 1989, in riferimento all’art. 3, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui non eleva a cinque anni il limite di pena per la continuazione in executivis, in analogia con il nuovo limite del patteggiamento.
La decisione della Corte
La Corte ordina la restituzione degli atti al giudice rimettente affinché valuti se la questione è ancora rilevante alla luce delle modifiche normative sopravvenute dopo l’ordinanza di rimessione.
Il principio
Quando interviene uno jus superveniens che incide sulla normativa oggetto di questione incidentale, la Corte restituisce gli atti al giudice rimettente perché verifichi se la questione mantenga rilevanza nel giudizio principale.
Domande e risposte
Che cos’è la continuazione in sede esecutiva?
Quando più sentenze riguardano reati in continuazione (commessi con un unico disegno criminoso), il giudice dell’esecuzione può riunirle e applicare la disciplina del reato continuato ex art. 81 c.p., riducendo la pena complessiva.
Perché il disallineamento tra i due limiti crea un problema di uguaglianza?
Chi ottiene la continuazione in sede di cognizione mediante patteggiamento può arrivare a cinque anni; chi invece ottiene la continuazione in sede esecutiva è bloccato al limite di due anni. Lo stesso condannato, per fatti identici, riceve un trattamento diverso a seconda della fase processuale.
Cosa significa «restituzione degli atti»?
La Corte non decide nel merito ma rimanda il fascicolo al giudice rimettente, affinché valuti se il mutato quadro normativo cambia la rilevanza della questione nel giudizio principale.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — uguaglianza e ragionevolezza della norma penale
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.