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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara non fondate le censure relative alla legittimità del parcheggio a pagamento su strade urbane: il corrispettivo per la sosta del veicolo non è una prestazione patrimoniale imposta soggetta a riserva di legge ex art. 23 Cost., e la legge delega sul codice della strada era costituzionalmente legittima in quanto la norma sul parcheggio a pagamento aveva carattere meramente ricognitivo rispetto alla disciplina previgente.

Di cosa si tratta

Un privato aveva ricevuto una sanzione per mancato pagamento della sosta in zona a parcheggio a pagamento. Il Giudice di pace di Roma aveva sollevato questioni di legittimità sull’art. 2, comma 1, lett. d) della legge delega n. 190/1991 e sull’art. 7, comma 1, lett. f) del codice della strada (d.lgs. n. 285/1992), che consentivano ai Comuni di subordinare la sosta al pagamento di un corrispettivo.

La questione di legittimità costituzionale

Il giudice rimettente contestava la violazione degli artt. 76, 16, 3 e 23 della Costituzione: mancanza di principi e criteri direttivi nella delega, limitazione illegittima alla libertà di circolazione, disparità di trattamento tra ricchi e poveri, e assenza della riserva di legge per una prestazione patrimoniale imposta.

La decisione della Corte

La Corte dichiara non fondate le censure ex artt. 76, 16 e 23 Cost.: la disposizione del codice della strada è meramente ricognitiva di quella già vigente nel precedente testo unico n. 393/1959, quindi non necessitava di specifici principi direttivi; la libertà di circolazione non include il diritto alla sosta gratuita; il pagamento della sosta è un corrispettivo volontario, non una prestazione imposta. Dichiara invece inammissibile la censura ex art. 3 Cost. per difetto di motivazione sulla rilevanza.

Il principio

Il corrispettivo per il parcheggio su strade urbane non è una «prestazione patrimoniale imposta» ai sensi dell’art. 23 Cost., trattandosi di un corrispettivo per un utilizzo particolare della strada liberamente scelto dall’utente, privo dell’elemento dell’imposizione legale coattiva. Le limitazioni all’uso della strada possono essere giustificate da interessi pubblici diversi dalla sanità e sicurezza.

Domande e risposte

La riserva di legge dell’art. 23 Cost. si applica al parcheggio a pagamento?

No. L’art. 23 Cost. si applica alle prestazioni patrimoniali imposte, cioè a quelle in cui prevale l’elemento dell’imposizione legale coattiva. Il pagamento per la sosta è rimesso alla scelta dell’utente, che può decidere di non parcheggiare in zona a pagamento, e configura un corrispettivo per un utilizzo volontario, non un tributo.

La libertà di circolazione garantisce il parcheggio gratuito?

No. L’art. 16 Cost. garantisce la libertà di muoversi nel territorio nazionale, ma non il diritto di lasciare il proprio veicolo gratuitamente sulla pubblica via. Le limitazioni all’uso delle strade possono essere giustificate da interessi pubblici quali il buon regime della cosa pubblica, la conservazione della strada e la necessità di scoraggiare il traffico privato nei centri storici.

Chi fissa le tariffe del parcheggio?

Il codice della strada (art. 7, comma 1, lett. f) attribuisce ai Comuni il potere di stabilire le aree destinate a parcheggio e le relative tariffe, seguendo le direttive del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Le delibere comunali che istituiscono il parcheggio a pagamento sono impugnabili davanti al TAR.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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