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La Corte dichiara inammissibile il ricorso del Governo contro la legge della Regione Sardegna n. 14/2002 sull’albo regionale degli appaltatori: la difesa erariale aveva invocato l’art. 117 Cost. senza confrontarsi con lo statuto speciale sardo (art. 3, lett. e), che attribuisce alla Regione competenza primaria in materia di lavori pubblici di interesse regionale.
Di cosa si tratta
La Regione Sardegna aveva istituito un proprio sistema di qualificazione delle imprese per la partecipazione agli appalti di lavori pubblici regionali, alternativo al sistema nazionale delle SOA (Società Organismi di Attestazione). Il Governo impugnava la legge sostenendo che essa violasse la competenza esclusiva statale in materia di concorrenza e le direttive comunitarie sugli appalti.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri impugnava la l.r. Sardegna n. 14/2002 invocando l’art. 117, primo e secondo comma, lett. e) Cost. (competenza esclusiva statale in materia di concorrenza e rispetto dei vincoli comunitari). La Regione eccepiva che il proprio statuto speciale (art. 3, lett. e) le attribuisce competenza legislativa primaria in materia di lavori pubblici di esclusivo interesse regionale, con prevalenza sulle norme ordinarie del Titolo V.
La decisione della Corte
La Corte dichiara le censure inammissibili: il ricorrente aveva invocato l’art. 117 Cost. senza spiegare per quale ragione, trattandosi di legge di una Regione a statuto speciale, tale parametro dovesse prevalere sullo statuto speciale della Sardegna (art. 3, lett. e), che prevede una competenza primaria in materia di lavori pubblici. La mancanza di questa argomentazione essenziale rende il ricorso inammissibile.
Il principio
Quando lo Stato impugna una legge di una Regione a statuto speciale, deve argomentare la prevalenza del parametro costituzionale invocato rispetto alle norme dello statuto speciale, che possono attribuire alla Regione competenze legislative più ampie di quelle riconosciute alle Regioni ordinarie. L’omessa valutazione dello statuto speciale rende inammissibile il ricorso.
Domande e risposte
Perché le Regioni a statuto speciale hanno un regime diverso dalle Regioni ordinarie?
Le cinque Regioni a statuto speciale (Sardegna, Sicilia, Trentino-Alto Adige/Südtirol, Valle d’Aosta, Friuli-Venezia Giulia) hanno statuti approvati con legge costituzionale che attribuiscono loro competenze legislative più ampie, anche in settori di competenza esclusiva statale per le Regioni ordinarie. Lo statuto speciale prevale quindi sulle disposizioni del Titolo V della Costituzione, salvo che la riforma costituzionale del 2001 preveda condizioni più favorevoli.
La competenza regionale in materia di lavori pubblici esclude del tutto le norme statali sulla concorrenza?
Non necessariamente. La Corte si è pronunciata solo sull’inammissibilità del ricorso per difetto di argomentazione, senza entrare nel merito. Il rapporto tra competenza primaria regionale sui lavori pubblici e competenza esclusiva statale sulla concorrenza richiede un’analisi specifica che il ricorso non aveva sviluppato.
Cosa sono le SOA?
Sono le Società Organismi di Attestazione, soggetti privati abilitati a certificare la qualificazione delle imprese per partecipare agli appalti pubblici. Il sistema SOA, istituito dal d.P.R. n. 34/2000, è unico a livello nazionale e prevede un regime tariffario a carico delle imprese. La Regione Sardegna aveva introdotto un sistema alternativo, a costi più bassi, gestito da una commissione pubblica.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze legislative, inclusa la materia della concorrenza come competenza esclusiva statale
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.