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La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sulla riforma del patteggiamento: il Tribunale di Torre Annunziata si era limitato a richiamare un’altra ordinanza dello stesso ufficio, senza motivare autonomamente la rilevanza e la non manifesta infondatezza.
Di cosa si tratta
La legge n. 134/2003 aveva modificato la disciplina del patteggiamento (applicazione della pena su richiesta delle parti) nel codice di procedura penale. Il Tribunale di Torre Annunziata aveva sollevato questione di legittimità costituzionale, ma — invece di motivare autonomamente — si era limitato a rinviare a una precedente ordinanza dello stesso tribunale emessa in un diverso procedimento.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Torre Annunziata ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 della legge 12 giugno 2003, n. 134 (Modifiche al c.p.p. in materia di applicazione della pena su richiesta delle parti), rinviando integralmente alla motivazione di una precedente ordinanza dello stesso ufficio.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità. Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale non sono ammesse questioni motivate solo per relationem: il giudice deve rendere esplicite, con motivazione autosufficiente, le ragioni per cui ritiene la questione rilevante e non manifestamente infondata.
Il principio
Il giudice rimettente non può motivare la questione di legittimità costituzionale per semplice rinvio ad altra ordinanza, sia pure dello stesso ufficio e in materia analoga: è richiesta una motivazione autosufficiente che illustri rilevanza e non manifesta infondatezza nel caso concreto.
Domande e risposte
Cos’è la motivazione «per relationem»?
È una motivazione che si limita a richiamare, senza riprodurre o commentare, il contenuto di un altro atto: «si rinvia alla motivazione del provvedimento X». È ammessa in alcuni contesti processuali ma non nell’ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale.
Perché la Corte esige una motivazione autonoma?
Perché ogni procedimento è diverso: la rilevanza della questione deve essere valutata in relazione ai fatti specifici di quel giudizio, non di un altro. Il giudice deve spiegare perché «in questo caso» la norma censurata è applicabile e la sua eventuale incostituzionalità inciderebbe sull’esito.
Cosa prevede la legge n. 134/2003 sul patteggiamento?
Ha esteso la possibilità di applicare la pena su richiesta delle parti (ex artt. 444-448 c.p.p.) a fattispecie punite fino a dieci anni di reclusione (in luogo dei cinque anni precedenti), ampliando significativamente l’ambito operativo del c.d. patteggiamento allargato.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.