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La Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimi gli artt. 47 e 48 della legge finanziaria 2003 (l. n. 289/2002) nella parte in cui riservavano allo Stato la gestione di fondi per la formazione professionale e per i fondi interprofessionali, violando la competenza legislativa regionale in materia.
Di cosa si tratta
La Regione Emilia-Romagna ha impugnato l’art. 47 (finanziamento della formazione professionale) e l’art. 48 (fondi interprofessionali per la formazione continua) della legge finanziaria 2003 per violazione del riparto di competenze legislative dopo la riforma costituzionale del Titolo V (legge cost. n. 3/2001).
La questione di legittimità costituzionale
La Regione lamentava la violazione dell’art. 117, commi 3 e 4, della Costituzione: la formazione professionale è materia di competenza residuale regionale (comma 4), e le norme impugnate attribuivano ai Ministeri statali competenze di gestione e determinazione dei criteri che spettavano alle Regioni.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 47, comma 1 della legge n. 289/2002 e dell’art. 48 della medesima legge nella parte in cui non prevedeva il coinvolgimento delle Regioni nel governo dei fondi interprofessionali, riconoscendo la competenza regionale sulla formazione professionale.
Il principio
La formazione professionale rientra nella competenza legislativa residuale delle Regioni ai sensi dell’art. 117, comma 4, Cost.; lo Stato non può accentrare la gestione di fondi e programmi formativi senza prevedere la necessaria partecipazione regionale nelle forme previste dalla Costituzione.
Domande e risposte
Cosa sono i fondi interprofessionali per la formazione continua?
Sono organismi bilaterali (tra organizzazioni datoriali e sindacali) a cui le imprese versano una quota dello 0,30% della retribuzione imponibile, destinati a finanziare piani formativi per i lavoratori.
Perché la formazione professionale è di competenza regionale?
Con la riforma del Titolo V della Costituzione del 2001, la formazione professionale non è più menzionata come materia di competenza concorrente Stato-Regioni e rientra quindi nella competenza residuale delle Regioni ai sensi dell’art. 117, comma 4, Cost.
Cosa cambia con la dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 47?
Lo Stato non può più gestire direttamente i criteri di finanziamento della formazione professionale di competenza regionale; occorre prevedere meccanismi di coinvolgimento delle Regioni nelle decisioni su queste risorse.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze legislative, fondamento della competenza residuale regionale sulla formazione professionale
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza e ragionevolezza, richiamato nel giudizio di legittimità
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