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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara improcedibile il conflitto di attribuzione sollevato dal GUP del Tribunale di Roma contro la Camera dei deputati. La delibera di insindacabilità riguardava dichiarazioni del deputato Butti ritenute offensive verso i vertici RAI, rese fuori dall’esercizio tipico delle funzioni parlamentari.

Di cosa si tratta

La Camera dei deputati aveva deliberato che le dichiarazioni del deputato Alessio Butti — rese ad agenzie di stampa e ritenute diffamatorie dai vertici della RAI — rientravano nell’esercizio delle funzioni parlamentari ex art. 68, primo comma, della Costituzione. Il GUP del Tribunale di Roma ha sollevato conflitto sostenendo che mancasse il necessario nesso funzionale.

La questione di legittimità costituzionale

Il GUP del Tribunale di Roma ha promosso conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati, contestando la delibera del 30 gennaio 2003 che aveva dichiarato insindacabili le opinioni del deputato Butti in relazione a dichiarazioni rese ad ANSA e AGI. Parametro: art. 68, primo comma, della Costituzione.

La decisione della Corte

La Corte costituzionale ha dichiarato improcedibile il giudizio per conflitto di attribuzione. Il vizio procedurale ha impedito l’esame nel merito della questione relativa al perimetro dell’insindacabilità parlamentare.

Il principio

Nel conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, il mancato rispetto dei requisiti procedurali — come la notifica nei termini — determina l’improcedibilità del giudizio, senza che la Corte possa pronunciarsi nel merito sulla legittimità della delibera parlamentare.

Domande e risposte

Cos’è la delibera di insindacabilità parlamentare?

È l’atto con cui la Camera o il Senato dichiara che un’opinione espressa da un parlamentare è coperta dall’immunità prevista dall’art. 68, primo comma, della Costituzione, sottraendola a qualsiasi responsabilità giuridica.

Quando le dichiarazioni di un deputato non sono insindacabili?

Secondo la giurisprudenza consolidata della Corte, la prerogativa dell’insindacabilità non copre tutte le opinioni del parlamentare, ma solo quelle legate da nesso funzionale all’attività svolta come membro della Camera o del Senato.

Cosa significa «improcedibile» in questo contesto?

Il giudizio viene chiuso per un vizio formale — nel caso concreto il mancato rispetto dei termini procedurali — senza che la Corte esamini se la delibera di insindacabilità fosse giusta o sbagliata nel merito.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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