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La Corte dichiara in parte inammissibile e in parte manifestamente infondata la questione sulla diversa aliquota dell’imposta di registro (15% anziché 8%) applicata ai non imprenditori agricoli che acquistano terreni. La Commissione tributaria centrale aveva impugnato la norma del 1977, ma la questione era formulata in modo inidoneo.
Di cosa si tratta
La Commissione tributaria centrale aveva sollevato questione su una norma del 1977 che prevedeva un’aliquota del 15% dell’imposta di registro sugli atti traslativi di terreni agricoli stipulati a titolo oneroso da soggetti non imprenditori agricoli, contro l’8% riservato agli imprenditori agricoli. Il caso concreto riguardava un acquisto del 1984 da parte di un privato che aveva chiesto agevolazioni come piccolo proprietario contadino.
La questione di legittimità costituzionale
La Commissione tributaria centrale ha sollevato questione in riferimento agli artt. 3, primo comma, 11, 42, primo e secondo comma, 53 e 117 (nel testo previgente) della Costituzione, sull’art. 2 della legge 21 febbraio 1977, n. 36, nella parte relativa all’aliquota del 15% per i non imprenditori agricoli nell’atto di acquisto di terreni agricoli.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibile la questione in riferimento agli artt. 11 e 117 (testo previgente), parametri non pertinenti per una norma di diritto tributario interno. Ha dichiarato manifestamente infondate le questioni in riferimento agli artt. 3, 42 e 53, in quanto la differenziazione tra imprenditori e non imprenditori agricoli aveva una giustificazione obiettiva nella diversa funzione economica dell’acquisto.
Il principio
Il legislatore tributario può legittimamente differenziare le aliquote dell’imposta di registro in base alla qualità soggettiva dell’acquirente (imprenditore agricolo o meno) e alla destinazione economica del bene, senza violare il principio di uguaglianza né la capacità contributiva.
Domande e risposte
Perché gli imprenditori agricoli godevano di un’aliquota più bassa?
Perché il legislatore incentivava la concentrazione della proprietà fondiaria nelle mani di chi la coltivava professionalmente, ritenendo che l’imprenditore agricolo avesse una capacità contributiva media inferiore e che il trasferimento di terra a suo favore avesse una valenza produttiva socialmente desiderabile.
La norma impugnata era ancora in vigore nel 2005?
La norma del 1977 si riferiva all’imposta di registro nella sua versione originaria. Alla data della pronuncia il regime fiscale dei trasferimenti di terreni agricoli era già stato più volte modificato. La questione riguardava un atto del 1984 e i parametri della legge all’epoca vigente.
Cosa sono le agevolazioni per la piccola proprietà contadina?
Sono agevolazioni fiscali introdotte dalla legge n. 604/1954 a favore di chi acquistava terreni per coltivarlo direttamente. L’acquirente nel caso concreto aveva inizialmente invocato queste agevolazioni, poi tentato di correggere la dichiarazione citando un’altra norma, ma era decaduto dal beneficio per mancata produzione del certificato agrario.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza e ragionevolezza
- Art. 53 della Costituzione — capacità contributiva
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