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La Corte dichiara inammissibile il ricorso del Presidente del Consiglio contro la legge regionale Marche n. 7/2004 sulla valutazione di impatto ambientale delle antenne di radiocomunicazione, perché il ricorso è stato depositato oltre il termine perentorio di sessanta giorni dalla pubblicazione della legge.
Di cosa si tratta
La Regione Marche aveva approvato una legge che assoggettava a procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) anche l’installazione di antenne di radiocomunicazione con frequenze tra 100 KHz e 300 GHz. Il Governo aveva impugnato la legge ritenendo che essa violasse la competenza legislativa statale e il Codice delle comunicazioni elettroniche. Tuttavia il ricorso era stato depositato fuori termine.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 3 e 6 della legge della Regione Marche 14 aprile 2004, n. 7, in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione. La Regione eccepiva la tardività del ricorso governativo. Le società telefoniche (Vodafone, Wind, TIM, RAI) erano intervenute nel giudizio.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibile l’intervento delle società telefoniche (Vodafone Omnitel, Wind, RAI, TIM) e ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione per tardività del ricorso: il deposito era avvenuto oltre il termine perentorio di sessanta giorni dalla pubblicazione della legge regionale impugnata.
Il principio
Il termine di sessanta giorni per il deposito del ricorso statale contro le leggi regionali (art. 127 Cost.) è perentorio e non suscettibile di proroga: il deposito tardivo rende il ricorso manifestamente inammissibile, indipendentemente dalla fondatezza delle censure nel merito.
Domande e risposte
Perché il termine per impugnare le leggi regionali è perentorio?
Perché la certezza del diritto esige che le leggi regionali, una volta pubblicate, diventino stabili entro un tempo ragionevole. Il termine di sessanta giorni bilancia il controllo di costituzionalità governativo con la certezza giuridica per i destinatari della legge.
Le società telefoniche potevano intervenire nel giudizio?
No. Nel giudizio in via principale davanti alla Corte costituzionale possono intervenire solo lo Stato e le Regioni, non i soggetti privati. L’intervento delle società telefoniche era perciò inammissibile.
La legge regionale Marche n. 7/2004 restava quindi in vigore?
Sì, almeno per quanto concerne la questione sollevata con questo ricorso. La declaratoria di inammissibilità per tardività non è una pronuncia nel merito, quindi la legge regionale non fu annullata in questa sede.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.