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La Corte restituisce gli atti al Tribunale di Asti, che aveva censurato l’art. 14, commi 5-bis, 5-ter e 5-quinquies, del Testo unico immigrazione in materia di trattenimento e sanzione penale dello straniero inottemperante. La sentenza n. 223/2004 aveva già dichiarato incostituzionale l’obbligo di arresto, rendendo necessaria la rivalutazione.
Di cosa si tratta
Il Tribunale di Asti aveva sollevato, con tre ordinanze, questioni più articolate rispetto alle analoghe rimessioni di altri tribunali: impugnava non solo il comma 5-quinquies (arresto obbligatorio) ma anche i commi 5-bis (ordine di allontanamento) e 5-ter (reato di inottemperanza). La questione riguardava cittadini stranieri fermati dopo la scadenza del termine per lasciare l’Italia.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Asti ha sollevato questione in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 25, secondo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione, censurando l’art. 14, commi 5-bis, 5-ter e 5-quinquies, del d.lgs. n. 286/1998, inseriti dall’art. 13 della legge n. 189/2002. Contestava sia la configurazione del reato di inottemperanza sia l’arresto obbligatorio.
La decisione della Corte
La Corte, riuniti i tre giudizi, ha ordinato la restituzione degli atti al Tribunale di Asti. La sentenza n. 223/2004 aveva dichiarato incostituzionale il comma 5-quinquies nella parte sull’arresto obbligatorio; per i commi 5-bis e 5-ter censurati solo in motivazione, la valutazione della persistente rilevanza spettava al giudice rimettente.
Il principio
Quando la questione di legittimità investe più commi di una stessa disposizione e uno di essi viene dichiarato incostituzionale da una sentenza sopravvenuta, la Corte restituisce l’intero fascio di questioni al giudice a quo per valutare la rilevanza residua.
Domande e risposte
Cosa prevede l’art. 14, comma 5-bis del Testo unico immigrazione?
Il comma 5-bis prevedeva che lo straniero cui era stato notificato un provvedimento di espulsione, qualora non potesse essere immediatamente allontanato, ricevesse dal questore un ordine scritto di lasciare il territorio entro cinque giorni. L’inottemperanza costituiva reato ai sensi del comma 5-ter.
Perché il Tribunale di Asti ha impugnato anche i commi 5-bis e 5-ter?
Perché il giudice rimettente riteneva che l’intero meccanismo sanzionatorio fosse problematico: non solo l’arresto obbligatorio, ma anche la struttura del reato di inottemperanza e l’ordine di allontanamento come suo presupposto.
La restituzione degli atti chiude il procedimento?
No. Il Tribunale di Asti deve valutare se, alla luce della sentenza n. 223/2004, le questioni sui commi 5-bis e 5-ter conservino rilevanza, e in caso affirmativo può nuovamente rimettere la questione alla Corte o decidere nel merito il procedimento penale.
Norme collegate
- Art. 13 della Costituzione — libertà personale e riserva di legge
- Art. 25 della Costituzione — principio di legalità in materia penale
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