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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 23, comma 2, l. n. 179/1992 (edilizia residenziale pubblica), che ha abrogato i vincoli temporali per la cessione di alloggi PEEP. Il Tribunale di Modena non ha fornito alcuna motivazione sulla non manifesta infondatezza, limitandosi a recepire le eccezioni di una parte: difetto che rende la questione inammissibile.

Di cosa si tratta

La proprietaria di un appartamento edificato su suolo concesso in diritto di proprietà dal Comune di Vignola (area PEEP ai sensi delle leggi n. 167/1962 e n. 865/1971) aveva alienato l’immobile e il Comune le chiedeva la differenza tra il valore di mercato dell’area e il prezzo della convenzione urbanistica. La legge n. 179/1992, abrogando i commi 15-19 dell’art. 35 l. n. 865/1971, aveva eliminato i vincoli temporali che imponevano questo versamento. Il Tribunale di Modena, su eccezione del Comune, dubitava della legittimità di tale abrogazione.

La questione di legittimità costituzionale

Questione di legittimità dell’art. 23, comma 2, l. 17 febbraio 1992, n. 179 (Norme per l’edilizia residenziale pubblica), in riferimento agli artt. 3 e 42 Cost. Il Comune di Vignola sosteneva che l’abrogazione dei vincoli di cessione violasse il principio di eguaglianza e la funzione sociale della proprietà. Rimettente: Tribunale di Modena con ordinanza del 26 gennaio 2006.

La decisione della Corte

La Corte dichiara la questione manifestamente inammissibile. L’ordinanza di rimessione è del tutto priva di motivazione sulla non manifesta infondatezza: il Tribunale si è limitato a «dar atto» dell’eccezione del convenuto Comune, senza elaborare autonomamente le ragioni del dubbio di costituzionalità. Il giudice deve rendere esplicite con motivazione autosufficiente le ragioni che lo inducono a dubitare della legittimità della norma.

Il principio

La motivazione dell’ordinanza di rimessione sulla non manifesta infondatezza deve essere autosufficiente: il giudice non può limitarsi a rinviare alle eccezioni di una parte, ma deve elaborare e spiegare in proprio le ragioni del dubbio di costituzionalità.

Domande e risposte

Cosa sono i vincoli di cessione negli alloggi PEEP?

I Piani per l’Edilizia Economica e Popolare (PEEP) prevedono la concessione di aree comunali per la costruzione di abitazioni popolari. L’art. 35 l. n. 865/1971 imponeva vincoli temporali alla rivendita degli alloggi: prima di alienare liberamente l’immobile, il proprietario doveva versare al Comune la differenza tra il valore di mercato dell’area e il corrispettivo pagato nella convenzione.

Cosa ha cambiato la legge n. 179/1992?

L’art. 23, comma 2, l. n. 179/1992 ha abrogato i commi 15-19 dell’art. 35 l. n. 865/1971, eliminando i vincoli temporali alla cessione e il connesso obbligo di versamento al Comune. Il Tribunale di Modena interpretava l’abrogazione come operante ex nunc, con effetti anche sui contratti già in vigore.

Quando un giudice può sollevare questione di legittimità su eccezione di una parte?

Il giudice può recepire l’eccezione di incostituzionalità sollevata da una parte, ma deve fare propria l’argomentazione e svilupparla con motivazione autonoma. Non è sufficiente un mero «rinvio» all’eccezione della parte: la motivazione deve essere autosufficiente e illustrare in modo esplicito le ragioni del dubbio.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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