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La Corte dichiara manifestamente inammissibili entrambe le questioni sollevate dalla Corte d’appello di Torino: quella principale (azione diretta del lavoratore infortunato contro l’assicuratore del datore di lavoro fallito) è irrilevante nel giudizio di ammissione al passivo; quella subordinata (ordine dei privilegi) è estranea all’oggetto della controversia e invade la discrezionalità legislativa sulle scelte di politica economica.
Di cosa si tratta
Un lavoratore dipendente aveva subito un infortunio sul lavoro e il suo datore di lavoro era poi fallito. L’indennità assicurativa era già stata incassata dalla curatela fallimentare. Il lavoratore chiedeva: in via principale, di poter agire direttamente contro la compagnia assicuratrice del datore (senza dover subire la falcidia fallimentare); in via subordinata, che il suo credito risarcitorio da infortunio avesse priorità assoluta sull’ordine dei privilegi.
La questione di legittimità costituzionale
Questioni di legittimità degli artt. 1917, commi 1 e 2, c.c. e degli artt. 42, 46, comma 1, e 111 r.d. n. 267/1942 (legge fallimentare), e in subordine degli artt. 2751-bis, n. 1), 2767 e 2778, n. 11), c.c. e art. 111 l.f., in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 32, 36, primo comma, e 41, secondo comma, Cost. Rimettente: Corte d’appello di Torino.
La decisione della Corte
La Corte dichiara entrambe le questioni manifestamente inammissibili. La questione principale è irrilevante: il giudizio a quo riguarda l’ammissione al passivo e il suo rango, non l’azionabilità diretta contro l’assicuratore (i due istituti — prededuzione e azione diretta — sono tra loro incompatibili). La questione subordinata è anch’essa estranea all’oggetto del giudizio (che non riguardava il rango del privilegio) e il petitum è inammissibile perché modificare l’ordine legale dei privilegi invade l’area delle scelte economico-politiche del legislatore.
Il principio
La questione incidentale di legittimità costituzionale dev’essere rilevante nel giudizio a quo: la mancanza di rilevanza — anche solo per inconferenza con l’oggetto della controversia — ne determina l’inammissibilità manifesta, indipendentemente dalla fondatezza nel merito.
Domande e risposte
Il lavoratore infortunato ha protezioni particolari in caso di fallimento del datore?
Il credito risarcitorio per infortuni sul lavoro gode del privilegio generale sui mobili ai sensi degli artt. 2751-bis e 2776 c.c. Tuttavia, l’indennità assicurativa percepita dall’assicuratore della responsabilità civile entra nella massa attiva fallimentare, poiché l’art. 1917 c.c. prevede che la prestazione dell’assicuratore sia dovuta all’assicurato (il datore di lavoro), non direttamente al lavoratore danneggiato.
Cosa significa «prededuzione» nel fallimento?
I crediti prededucibili (art. 111 l.f.) vengono soddisfatti prima di tutti gli altri, prima ancora dei crediti privilegiati. Sono tipicamente i crediti sorti nell’interesse della procedura (spese, compensi del curatore, debiti contratti per l’amministrazione del fallimento).
L’azione diretta del danneggiato contro l’assicuratore RC è riconosciuta in altri casi?
Sì, in specifiche ipotesi previste dalla legge: nell’assicurazione obbligatoria RC auto (art. 18 l. n. 990/1969, ora Codice delle assicurazioni); nei contratti di appalto per i lavoratori dell’appaltatore verso il committente (art. 1676 c.c.). Nell’assicurazione RC per infortuni sul lavoro del datore, l’azione diretta non è invece prevista in via generale.
Norme collegate
- Art. 32 della Costituzione — tutela del diritto alla salute, invocato come parametro per la tutela del lavoratore infortunato
- Art. 36 della Costituzione — diritto del lavoratore a una retribuzione sufficiente; parametro della censura sul rango dei privilegi
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