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La Corte accoglie il conflitto di attribuzione sollevato dal Tribunale di Venezia: non spettava alla Camera dei deputati dichiarare insindacabili le frasi dette da Umberto Bossi nel settembre 1997 («Il tricolore lo metta al cesso, signora») come esercizio di funzioni parlamentari. Le espressioni, pronunciate extra moenia, non trovano corrispondenza in atti parlamentari personali del deputato. La delibera della Camera è annullata.
Di cosa si tratta
Nel settembre 1997 il deputato Umberto Bossi, a Venezia per un comizio, rivolgendosi a una cittadina che esponeva il tricolore disse: «Il tricolore lo metta al cesso, signora». Il Tribunale di Venezia lo processò per vilipendio alla bandiera (art. 292 c.p.). La Camera dei deputati, con delibera dell’11 gennaio 2000, dichiarò che le dichiarazioni erano espressione delle funzioni parlamentari ai sensi dell’art. 68, primo comma, Cost., bloccando il processo. Il Tribunale sollevò conflitto di attribuzione.
La questione di legittimità costituzionale
Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Tribunale di Venezia contro la delibera della Camera dei deputati dell’11 gennaio 2000. Parametro: art. 68, primo comma, Cost. (prerogativa di insindacabilità parlamentare). Il Tribunale sosteneva che le dichiarazioni di Bossi, rese extra moenia senza nesso funzionale con propri atti parlamentari tipici, non potessero essere coperte dalla garanzia.
La decisione della Corte
La Corte accoglie il conflitto e annulla la delibera parlamentare. Il nesso funzionale richiesto dall’art. 68, primo comma, Cost. deve essere verificato con riferimento agli atti parlamentari personali dello stesso deputato, non di altri componenti del gruppo. Gli atti di parlamentari della Lega Nord sulla questione della bandiera non coprono le dichiarazioni personali di Bossi; la «insindacabilità di gruppo» non esiste nel nostro ordinamento costituzionale.
Il principio
La prerogativa di insindacabilità ex art. 68, primo comma, Cost. tutela l’istituzione parlamentare ma opera sul piano personale: le dichiarazioni rese extra moenia sono coperte solo se sostanzialmente riproduttive di opinioni espresse personalmente dallo stesso parlamentare mediante atti tipici della funzione. Gli atti di altri parlamentari del medesimo gruppo non producono effetti giuridici sulla responsabilità personale dell’interessato.
Domande e risposte
Quando una dichiarazione extra moenia di un parlamentare è insindacabile?
Solo quando riproduce sostanzialmente opinioni espresse dallo stesso parlamentare nell’esercizio delle sue funzioni, attraverso atti parlamentari tipici (interrogazioni, interventi in aula, proposte di legge). Non è sufficiente una semplice comunanza di argomento con quanto detto da altri colleghi.
L’insindacabilità parlamentare è un privilegio personale del deputato?
No. La Corte ribadisce che l’art. 68 Cost. tutela l’istituzione parlamentare nel suo complesso, non i singoli parlamentari. Non esiste però una «insindacabilità di gruppo»: l’atto di un parlamentare non copre automaticamente gli altri iscritti allo stesso gruppo.
Cosa accade quando la Corte accoglie un conflitto di attribuzione contro una delibera parlamentare?
La Corte dichiara che il potere contestato non spettava alla Camera e annulla la delibera di insindacabilità. Il processo penale può quindi riprendere davanti all’autorità giudiziaria, che tornerà a valutare liberamente i fatti.
Norme collegate
- Art. 68 della Costituzione — insindacabilità delle opinioni espresse dai parlamentari nell’esercizio delle funzioni; autorizzazioni a procedere
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