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La Corte annulla la delibera del Senato che aveva dichiarato insindacabili le opinioni espresse dal senatore Raffaele Jannuzzi in un articolo pubblicato su “Panorama”, relativo al processo d’appello Andreotti a Palermo. Un articolo giornalistico firmato da un parlamentare non rientra nelle funzioni parlamentari e non può godere dell’immunità ex art. 68 Cost. in assenza di nesso funzionale con atti parlamentari specifici.
Di cosa si tratta
La dottoressa Anna Maria Leone, magistrato con funzioni di sostituto procuratore generale a Palermo che sosteneva l’accusa nel processo d’appello Andreotti, aveva citato in giudizio il senatore Raffaele Jannuzzi per risarcimento dei danni da un articolo pubblicato su “Panorama” nel 2002 con il titolo “Pressione bassa ed udienze infinite”. Il Senato aveva deliberato che l’articolo costituiva un’opinione parlamentare insindacabile. Il Tribunale di Milano aveva sollevato conflitto di attribuzioni.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Milano, sezione I civile, ha promosso conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato avverso la delibera del Senato del 23 luglio 2003 che attribuiva carattere parlamentare insindacabile alle dichiarazioni contenute nell’articolo giornalistico firmato dal senatore Jannuzzi, in riferimento all’art. 68, primo comma, della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte dichiara che non spettava al Senato deliberare l’insindacabilità e annulla la delibera. Un articolo pubblicato su una rivista settimanale, per quanto firmato da un parlamentare, non costituisce un atto parlamentare tipico né una dichiarazione resa nell’esercizio delle funzioni. Mancava il nesso funzionale necessario per applicare l’immunità ex art. 68, primo comma, Cost. Il fatto che l’articolo trattasse di un processo giudiziario di rilievo politico non era sufficiente a conferirgli natura parlamentare.
Il principio
L’immunità parlamentare ex art. 68, primo comma, Cost. non si estende agli articoli giornalistici firmati da parlamentari, nemmeno quando riguardino vicende di interesse politico o processuale di rilievo pubblico, se mancano del nesso funzionale con specifici atti compiuti nell’esercizio del mandato parlamentare.
Domande e risposte
Che differenza c’è tra la n. 371 e la n. 373/2006?
Entrambe le sentenze riguardano conflitti di attribuzione sull’art. 68 Cost. La n. 371 riguarda dichiarazioni rese in un’intervista (De Corato), la n. 373 un articolo giornalistico firmato (Jannuzzi). In entrambi i casi la Corte annulla la delibera del Senato per mancanza del nesso funzionale.
Perché il fatto che l’articolo tratti di un processo giudiziario rilevante non basta per l’immunità?
L’art. 68 Cost. non protegge il parlamentare in ragione dell’interesse pubblico del tema trattato, bensì in ragione della natura parlamentare dell’atto. Un articolo su un giornale resta un atto extraparlamentare, indipendentemente dal suo contenuto politico o processuale.
Il processo civile per diffamazione può ora procedere?
Sì. Annullata la delibera di insindacabilità, il Tribunale di Milano può giudicare la responsabilità civile del senatore Jannuzzi per le dichiarazioni contenute nell’articolo, applicando le norme ordinarie sulla diffamazione a mezzo stampa.
Norme collegate
- Art. 68 della Costituzione — insindacabilità e immunità parlamentari, limiti del nesso funzionale
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.