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La Corte dichiara non fondata la questione sulla mancata previsione del riscatto dei periodi di studio presso l’Accademia di Belle Arti per gli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Il legislatore aveva ragionevolmente limitato il riscatto ai soli corsi universitari propedeutici all’attività lavorativa, e l’Accademia non era equiparabile all’università ai fini previdenziali.
Di cosa si tratta
Un lavoratore dipendente, iscritto all’INPS (Fondo pensioni lavoratori dipendenti), aveva chiesto di riscattare ai fini pensionistici gli anni di studio presso l’Accademia di Belle Arti. La legge consentiva il riscatto dei periodi corrispondenti alla durata degli studi universitari o equiparati, ma il TAR rimettente dubitava che escludere gli studi accademici — propedeutici all’attività lavorativa svolta — fosse costituzionalmente legittimo.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Padova aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 2-novies del d.l. n. 30/1974, conv. legge n. 114/1974, come modificato dal d.l. n. 694/1982, e dell’art. 2 del d.lgs. n. 184/1997, nella parte in cui non prevedevano la facoltà di riscattare i periodi di studio presso l’Accademia di Belle Arti, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte dichiara non fondata la questione. L’Accademia di Belle Arti, pur avendo un livello di istruzione elevato, non era, all’epoca dei fatti, giuridicamente equiparata all’università (tale equiparazione è stata introdotta dalla riforma successiva del sistema AFAM). La scelta legislativa di limitare il riscatto ai corsi universitari in senso stretto era frutto della discrezionalità del legislatore in materia previdenziale, non manifestamente irragionevole.
Il principio
In materia previdenziale, la discrezionalità del legislatore nel definire i presupposti del riscatto dei periodi di studio è ampia. L’esclusione di corsi non universitari in senso stretto, pur se propedeutici all’attività lavorativa, non è manifestamente irragionevole finché il sistema formativo non ne abbia sancito l’equiparazione formale all’istruzione universitaria.
Domande e risposte
Che cosa è il riscatto ai fini pensionistici?
Il riscatto è l’istituto che consente al lavoratore di “comprare”, versando una somma all’INPS, anni di contribuzione corrispondenti a periodi in cui non ha lavorato (es. studi universitari, corsi di dottorato, anni di laurea non coperti da contributi). Questi periodi riscattati vengono computati per maturare il diritto alla pensione e per calcolarne l’importo.
Quando l’Accademia di Belle Arti è stata equiparata all’università?
Con la legge n. 508/1999 e i successivi decreti attuativi il sistema AFAM (Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica) è stato riformato e le Accademie di Belle Arti sono state equiparate alle università, con conseguente estensione anche del regime del riscatto previdenziale.
Perché viene citato l’art. 53 Cost. in una questione previdenziale?
Il rimettente riteneva che escludere il riscatto per chi aveva svolto studi altrettanto impegnativi (ma non universitari) creasse una disparità contributiva in violazione del principio di capacità contributiva. La Corte ha respinto la censura perché il riscatto non è una prestazione tributaria ma una facoltà previdenziale.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — uguaglianza e ragionevolezza del trattamento previdenziale tra lavoratori con diverso percorso formativo
- Art. 53 della Costituzione — capacità contributiva, evocata in relazione all’onere del riscatto
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