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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara incostituzionale la norma della Provincia autonoma di Bolzano che istituiva un esame provinciale per il titolo di “maestro odontotecnico”, abilitante all’esercizio della professione di odontotecnico. L’individuazione delle figure professionali è riservata allo Stato; la Provincia non può creare nuovi titoli abilitativi autonomi.

Di cosa si tratta

La Provincia di Bolzano aveva introdotto la figura del “maestro odontotecnico”, consentendogli di esercitare la professione di odontotecnico previo superamento di un esame provinciale. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato la norma ritenendo che invadesse la competenza esclusiva statale in materia di professioni.

La questione di legittimità costituzionale

Impugnazione in via principale dell’art. 5, comma 2, della legge della Provincia di Bolzano n. 8/2005, in riferimento all’art. 9 dello Statuto speciale Trentino-Alto Adige (d.P.R. n. 670/1972) e agli artt. 33 e 117, terzo comma, Cost. La Provincia riconduceva la norma alla propria competenza in materia di artigianato (art. 8, n. 9, dello Statuto).

La decisione della Corte

Illegittimità costituzionale dell’art. 5, comma 2: la disposizione rientra nella materia delle professioni, non dell’artigianato, e viola il principio fondamentale secondo cui l’individuazione delle figure professionali e l’istituzione dei relativi titoli abilitativi è riservata al legislatore statale. Le questioni sui commi 3 e 4 sono dichiarate inammissibili perché non menzionate nella delibera del Consiglio dei ministri che ha autorizzato il ricorso.

Il principio

Nella materia delle professioni (competenza concorrente ex art. 117, terzo comma, Cost., estesa alle Province autonome come autonomia più ampia), l’individuazione delle figure professionali con i relativi profili e ordinamenti didattici è riservata allo Stato. Una Provincia autonoma non può istituire nuovi titoli abilitativi professionali tramite esame provinciale.

Domande e risposte

Perché la Provincia di Bolzano non poteva creare una nuova figura professionale?

Anche se la Provincia autonoma di Bolzano ha competenze legislative ampliate rispetto alle Regioni ordinarie, la materia delle professioni rientra nella competenza concorrente. Il principio fondamentale — stabilito dallo Stato — riserva al legislatore nazionale l’individuazione di nuove figure professionali e dei relativi titoli abilitativi.

Qual è la differenza tra competenza in materia di artigianato e in materia di professioni?

La Provincia sosteneva che la figura del maestro odontotecnico ricadesse nell’artigianato, sua competenza esclusiva. La Corte ha invece ritenuto che l’esercizio di un’attività sanitaria (come quella dell’odontotecnico) costituisce una professione, soggetta a regime diverso.

Cosa significa che le questioni sui commi 3 e 4 sono inammissibili?

Il Consiglio dei ministri, nel deliberare l’impugnazione, aveva menzionato solo il comma 2. Poiché l’oggetto del ricorso è delimitato dalla delibera governativa, la Corte non può esaminare questioni relative a commi non inclusi nella decisione del Governo.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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